Art. 164 Codice Civile

Simulazione delle convenzioni matrimoniali: Art. 164

I terzi possono provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali. Le controdichiarazioni valgono solo tra le parti presenti e consenzienti (Art. 164).

Testo ufficiale Art. 164 Codice Civile — Italia

Simulazione delle convenzioni matrimoniali. È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali. Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali . -------------- AGGIORNAMENTO (21) La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 16 dicembre 1970, n. 188 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1970, n. 324), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 164, primo comma, del codice civile nella parte in cui non ammette i terzi a provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 164 disciplina la simulazione delle convenzioni matrimoniali, ossia la situazione in cui i coniugi stipulano un accordo sul loro regime patrimoniale che appare all'esterno, ma contraggono al contempo un'intesa diversa o destinata a non produrre effetti.

I terzi estranei all'accordo, come i creditori di uno dei coniugi, hanno la facoltà di provare con ogni mezzo che la convenzione matrimoniale è simulata. A seguito della sentenza 188 del 1970 della Corte Costituzionale, non sussistono più preclusioni per i terzi nel dimostrare la finzione dell'atto patrimoniale.

Tra le parti che hanno stipulato la convenzione, le controdichiarazioni scritte hanno valore giuridico soltanto se sono state fatte con la presenza e con il simultaneo consenso di tutti coloro che hanno preso parte alla convenzione matrimoniale originaria.

Quando si applica

  • Un creditore che dimostra in giudizio che la costituzione del fondo patrimoniale da parte dei coniugi è fittizia e volta ad evitare il pignoramento dei beni.
  • Due coniugi che stipulano apparentemente la separazione dei beni ma sottoscrivono una scrittura privata contestuale per mantenere la comunione dei beni.
  • I soggetti partecipanti ad una convenzione matrimoniale che redigono una controdichiarazione scritta contestuale con il consenso di tutti i presenti per regolare i loro rapporti interni.

Cosa questo articolo non dice

  • La simulazione di contratti ordinari non aventi ad oggetto convenzioni matrimoniali.
  • Le modifiche formali e reali alle convenzioni matrimoniali effettuate successivamente senza intenzione simulata.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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