Simulazione delle convenzioni matrimoniali: Art. 164
I terzi possono provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali. Le controdichiarazioni valgono solo tra le parti presenti e consenzienti (Art. 164).
Simulazione delle convenzioni matrimoniali. È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali. Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali . -------------- AGGIORNAMENTO (21) La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 16 dicembre 1970, n. 188 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1970, n. 324), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 164, primo comma, del codice civile nella parte in cui non ammette i terzi a provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 164 disciplina la simulazione delle convenzioni matrimoniali, ossia la situazione in cui i coniugi stipulano un accordo sul loro regime patrimoniale che appare all'esterno, ma contraggono al contempo un'intesa diversa o destinata a non produrre effetti.
I terzi estranei all'accordo, come i creditori di uno dei coniugi, hanno la facoltà di provare con ogni mezzo che la convenzione matrimoniale è simulata. A seguito della sentenza 188 del 1970 della Corte Costituzionale, non sussistono più preclusioni per i terzi nel dimostrare la finzione dell'atto patrimoniale.
Tra le parti che hanno stipulato la convenzione, le controdichiarazioni scritte hanno valore giuridico soltanto se sono state fatte con la presenza e con il simultaneo consenso di tutti coloro che hanno preso parte alla convenzione matrimoniale originaria.
Quando si applica
- Un creditore che dimostra in giudizio che la costituzione del fondo patrimoniale da parte dei coniugi è fittizia e volta ad evitare il pignoramento dei beni.
- Due coniugi che stipulano apparentemente la separazione dei beni ma sottoscrivono una scrittura privata contestuale per mantenere la comunione dei beni.
- I soggetti partecipanti ad una convenzione matrimoniale che redigono una controdichiarazione scritta contestuale con il consenso di tutti i presenti per regolare i loro rapporti interni.
Cosa questo articolo non dice
- La simulazione di contratti ordinari non aventi ad oggetto convenzioni matrimoniali.
- Le modifiche formali e reali alle convenzioni matrimoniali effettuate successivamente senza intenzione simulata.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 164 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.