Capacità del minore ammesso a matrimonio – Art. 165
Il minore ammesso a matrimonio può prestare consenso alle convenzioni matrimoniali se assistito dai genitori, tutore o curatore speciale (art. 90).
Capacità del minore. Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'articolo 90.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'art. 165 del Codice Civile stabilisce che un minore autorizzato a contrarre matrimonio ha la capacità di prestare il consenso alle convenzioni matrimoniali (ad esempio accordi patrimoniali tra coniugi o in vista del matrimonio).
Per la validità di tali convenzioni, il minore deve essere assistito dai genitori che esercitano su di lui la responsabilità genitoriale, oppure dal tutore, oppure da un curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 90.
Senza questa assistenza, le convenzioni non sono valide, indipendentemente dalla capacità del minore di contrarre matrimonio.
Quando si applica
- Un sedicenne autorizzato a sposarsi firma un accordo prematrimoniale che stabilisce la separazione dei beni, con l'assistenza dei suoi genitori.
- Un minore, pochi giorni prima delle nozze, accetta di costituire una dote a favore del coniuge, assistito dal tutore.
- Un minore già sposato (dopo aver ottenuto l'autorizzazione) intende modificare le convenzioni matrimoniali esistenti, e lo fa con l'assistenza del tutore.
- Un minore orfano sotto tutela stipula una convenzione matrimoniale con il futuro coniuge, assistito dal tutore stesso.
- Un minore, assistito da un curatore speciale nominato dal tribunale ai sensi dell'art. 90, presta consenso a una convenzione matrimoniale.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce l'età minima o l'autorizzazione necessaria per contrarre matrimonio; tali condizioni sono disciplinate altrove.
- Non consente al minore di stipulare convenzioni matrimoniali senza assistenza: la mancanza di assistenza rende le convenzioni invalide.
- Non si applica a maggiorenni né a minori che non hanno ottenuto l'autorizzazione al matrimonio.
- Non regola il contenuto delle convenzioni, ma solo la capacità di prestare validamente il consenso.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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