Art. 163 Codice Civile

Modifica convenzioni matrimoniali - Art. 163

Le modifiche alle convenzioni matrimoniali richiedono l'atto pubblico, il consenso di tutte le parti e l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

Testo ufficiale Art. 163 Codice Civile — Italia

Modifica delle convenzioni. Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi. Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice. L'omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi. Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio. L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Per cambiare o modificare un accordo patrimoniale tra coniugi serve un atto pubblico redatto da un notaio. È necessario il consenso di tutte le persone che hanno partecipato al contratto originario, oppure dei loro eredi se una delle parti è deceduta.

Se un coniuge muore dopo aver espresso il proprio consenso davanti al notaio, la modifica può comunque avere effetto. A questo scopo occorre il consenso successivo delle altre parti e l'approvazione del giudice tramite omologazione, che può essere richiesta da chi ha partecipato alla modifica o dai suoi eredi.

I cambiamenti concordati non hanno effetto verso i terzi se non vengono annotati a margine dell'atto di matrimonio. Quando la legge lo richiede, l'annotazione deve essere eseguita anche a margine della trascrizione dell'accordo originale nei registri immobiliari a norma dell'articolo 2643 e seguenti.

Quando si applica

  • Marito e moglie che decidono di passare dalla separazione dei beni alla comunione legale mediante atto notarile.
  • La modifica di un fondo patrimoniale costituito con la partecipazione dei genitori di uno dei coniugi.
  • L'omologazione giudiziale richiesta dai figli dopo la morte del padre che aveva già firmato la modifica della convenzione.
  • L'opponibilità a un creditore di una modifica del regime patrimoniale mai annotata nei registri dello stato civile.

Cosa questo articolo non dice

  • La stipulazione iniziale delle convenzioni matrimoniali e la forma del contratto originale, disciplinata dall'articolo 162.
  • La prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali da parte dei terzi creditori, prevista dall'articolo 164.
  • Lo scioglimento e la divisione della comunione legale a seguito di separazione personale o divorzio.

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