Art. 166-bis Codice Civile

Divieto di costituzione di dote - Art. 166-bis

L'art. 166-bis c.c. vieta la costituzione di dote: sono nulle tutte le convenzioni che tendono a costituire beni in dote.

Testo ufficiale Art. 166-bis Codice Civile — Italia

Divieto di costituzione di dote. È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 166-bis del Codice Civile vieta espressamente la costituzione di una dote. La dote era un patrimonio che la famiglia della sposa trasferiva al marito per contribuire ai carichi del matrimonio. La legge dichiara nulle tutte le convenzioni che mirano a creare una dote, indipendentemente dalla forma o dalla denominazione usata. Non è possibile, quindi, stipulare un accordo dotale nemmeno con clausole diverse.

Quando si applica

  • Un padre tenta di assegnare un appartamento come dote per la figlia che si sposa.
  • Due coniugi stipulano un contratto in cui la moglie conferisce un terreno come dote.
  • Una famiglia pattuisce di trasferire denaro e gioielli al futuro genero come dote.
  • Un notaio redige un atto di costituzione di dote.
  • Un accordo verbale tra le famiglie per la dote.

Cosa questo articolo non dice

  • La costituzione di un fondo patrimoniale (art. 167) non è vietata da questo articolo.
  • Le donazioni tra coniugi durante il matrimonio sono regolate da altre norme, non da questo articolo.
  • Gli accordi per la contribuzione alle spese familiari non sono dote.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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