Art. 167 Codice Civile

Costituzione del fondo patrimoniale - Art. 167

Art. 167 c.c. spiega come si costituisce un fondo patrimoniale: con atto pubblico o testamento, anche da un terzo che richiede accettazione dei coniugi.

Testo ufficiale Art. 167 Codice Civile — Italia

Costituzione del fondo patrimoniale. Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il fondo patrimoniale è un istituto che consente di vincolare determinati beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) a soddisfare i bisogni della famiglia. La costituzione avviene per atto pubblico o per testamento, da uno o entrambi i coniugi, oppure da un terzo.

Se il fondo è costituito da un terzo con atto tra vivi, è necessario che i coniugi accettino con atto pubblico successivo. I titoli di credito devono essere resi nominativi e il vincolo annotato. La costituzione è possibile anche durante il matrimonio.

Quando si applica

  • I coniugi costituiscono un fondo patrimoniale sulla loro casa di famiglia per proteggerla dai creditori.
  • Un nonno lascia per testamento un appartamento vincolato a fondo patrimoniale per i nipoti, che devono accettare.
  • Una coppia vincola titoli di stato ai bisogni della famiglia, rendendoli nominativi.
  • Un coniuge, durante il matrimonio, decide da solo di destinare un suo immobile al fondo patrimoniale.

Cosa questo articolo non dice

  • L'amministrazione del fondo patrimoniale (art. 168) non è regolata da questo articolo.
  • La costituzione del fondo con beni mobili non registrati (mobili di arredo) non è consentita dall'art. 167.
  • La nullità delle convenzioni dotarli (art. 166-bis) è un istituto diverso.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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