Art. 166 Codice Civile

Validità patti matrimoniali dell'inabilitato Art. 166

Per la validità di patti e donazioni nel contratto di matrimonio dell'inabilitato serve l'assistenza del curatore o di un curatore speciale.

Testo ufficiale Art. 166 Codice Civile — Italia

Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Le convenzioni matrimoniali e le donazioni stipulate all'interno del contratto di matrimonio incidono direttamente sul patrimonio della persona. Quando uno dei futuri coniugi è inabilitato o sta affrontando un procedimento giudiziario di inabilitazione, la legge limita la sua autonomia per tutelarne gli interessi patrimoniali.

Perché tali accordi siano validi, l'inabilitato deve compierli con l'assistenza del curatore. Nel caso in cui il giudizio sia ancora in corso e il curatore definitivo non sia ancora stato designato, è necessario richiedere la nomina di un curatore speciale che assista la persona esclusivamente per la firma del contratto.

Quando si applica

  • Un promesso sposo inabilitato che deve firmare convenzioni patrimoniali prima delle nozze assieme al curatore
  • Una persona contro cui è stato avviato un giudizio di inabilitazione che intende inserire una donazione nel contratto di matrimonio
  • La richiesta di nomina di un curatore provvisorio specifico per consentire la stipula validata dei patti matrimoniali

Cosa questo articolo non dice

  • La capacità del minore ammesso a contrarre matrimonio, regolata dall'articolo 165
  • Il divieto generale di costituzione di dote, previsto dall'articolo 166-bis
  • La costituzione e disciplina del fondo patrimoniale tra coniugi, stabilita dall'articolo 167

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 166 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile