Art. 1678 Codice Civile

Definizione del contratto di trasporto Art. 1678

L'articolo 1678 del Codice Civile definisce il contratto di trasporto: il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasportare persone o cose.

Testo ufficiale Art. 1678 Codice Civile — Italia

Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1678 del Codice Civile dà la definizione (nozione) del contratto di trasporto. Perché esista questo contratto devono essere presenti tre elementi: un vettore (il soggetto che si obbliga a trasportare), un corrispettivo (un prezzo), e l'oggetto del trasporto (persone o cose) che devono essere spostate da un luogo a un altro.

Questa norma è il punto di partenza per tutte le altre disposizioni sul contratto di trasporto, che regolano la responsabilità del vettore (art. 1681), i diritti del mittente e del destinatario, e i documenti di viaggio.

Quando si applica

  • Quando si prende un taxi e si paga la corsa.
  • Quando si affida un pacco a un corriere espresso dietro pagamento.
  • Quando si acquista un biglietto dell'autobus per spostarsi da una città all'altra.
  • Quando un'azienda di logistica trasporta merci per conto di un cliente.

Cosa questo articolo non dice

  • Il trasporto gratuito (senza corrispettivo) non rientra nella nozione di questo articolo.
  • La responsabilità per danni alle persone o alle cose durante il trasporto è disciplinata dagli articoli 1681 e seguenti, non dall'art. 1678.
  • I pubblici servizi di linea (ad esempio, treni regionali) sono regolati dall'art. 1679.
  • Il contratto di spedizione (o trasporto cumulativo) ha norme specifiche, come l'art. 1682.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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