Definizione del contratto di trasporto Art. 1678
L'articolo 1678 del Codice Civile definisce il contratto di trasporto: il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasportare persone o cose.
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1678 del Codice Civile dà la definizione (nozione) del contratto di trasporto. Perché esista questo contratto devono essere presenti tre elementi: un vettore (il soggetto che si obbliga a trasportare), un corrispettivo (un prezzo), e l'oggetto del trasporto (persone o cose) che devono essere spostate da un luogo a un altro.
Questa norma è il punto di partenza per tutte le altre disposizioni sul contratto di trasporto, che regolano la responsabilità del vettore (art. 1681), i diritti del mittente e del destinatario, e i documenti di viaggio.
Quando si applica
- Quando si prende un taxi e si paga la corsa.
- Quando si affida un pacco a un corriere espresso dietro pagamento.
- Quando si acquista un biglietto dell'autobus per spostarsi da una città all'altra.
- Quando un'azienda di logistica trasporta merci per conto di un cliente.
Cosa questo articolo non dice
- Il trasporto gratuito (senza corrispettivo) non rientra nella nozione di questo articolo.
- La responsabilità per danni alle persone o alle cose durante il trasporto è disciplinata dagli articoli 1681 e seguenti, non dall'art. 1678.
- I pubblici servizi di linea (ad esempio, treni regionali) sono regolati dall'art. 1679.
- Il contratto di spedizione (o trasporto cumulativo) ha norme specifiche, come l'art. 1682.
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