Responsabilità del vettore per sinistri – Art. 1681
Vettore responsabile per sinistri al viaggiatore e perdita/avaria cose, salvo prova misure idonee. Nulle clausole limitative sinistri. Vale trasporto gratuito.
Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore. Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il vettore è responsabile degli incidenti (sinistri) che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio e della perdita o del danneggiamento (avaria) delle cose che il viaggiatore porta con sé (es. bagaglio a mano, effetti personali). Per evitare la responsabilità, il vettore deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Sono nulle le clausole contrattuali che limitano la responsabilità per i sinistri al viaggiatore. La norma si applica anche ai contratti di trasporto gratuito (es. passaggio in un veicolo aziendale senza corrispettivo).
Quando si applica
- Un passeggero si ferisce in un incidente stradale durante un viaggio in autobus.
- La valigia di un viaggiatore viene smarrita durante un volo aereo.
- Un viaggiatore cade mentre sale su un treno e si rompe una gamba.
- Le merci che un viaggiatore tiene con sé in traghetto vengono danneggiate da un'onda anomala.
- Una persona trasportata gratuitamente in un furgone aziendale subisce lesioni a causa di una frenata improvvisa.
Cosa questo articolo non dice
- Il semplice ritardo nell'esecuzione del trasporto (la responsabilità per ritardo è salva, ma regolata da altre disposizioni del codice).
- I danni alle merci trasportate separatamente dal viaggiatore, ad esempio in una spedizione senza accompagnatore (disciplinati dagli artt. 1683 e seguenti).
- I sinistri causati dal viaggiatore stesso o da terzi estranei al vettore.
- Il bagaglio consegnato al vettore e trasportato in stiva (non considerato 'cosa che il viaggiatore porta con sé').
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