Trasporti cumulativi: responsabilità vettore - Art. 1682
Nei trasporti cumulativi ogni vettore risponde solo per il proprio percorso, ma il danno da ritardo o interruzione si calcola sull'intero percorso.
Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso. Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1682 del Codice Civile riguarda i trasporti cumulativi, cioè quelli eseguiti da più vettori in successione (ad esempio, un primo tratto in treno e un secondo in camion). Per ogni vettore la responsabilità è limitata al tratto che ha percorso: se il danno avviene durante il suo tragitto, risponde solo lui.
Tuttavia, se il danno deriva da un ritardo o da un'interruzione del viaggio, la misura del danno si calcola sull'intero percorso, non solo sul tratto del vettore che ha causato il problema. Questo significa che per determinare l'entità del risarcimento si tiene conto della distanza totale e del valore della merce trasportata, indipendentemente dal segmento in cui si è verificato il ritardo o l'interruzione.
Quando si applica
- Un carico di merci viene trasportato da Milano a Napoli via treno e poi via camion. Un danno avviene durante il tratto ferroviario: il vettore ferroviario risponde, non quello su gomma.
- Il viaggio si interrompe per un guasto al primo vettore e il destinatario subisce un danno per ritardo: il danno è calcolato sull'intero percorso, non solo sul tratto del primo vettore.
- Un trasporto cumulativo via mare e via terra: il ritardo nella consegna causa un danno al mittente. Ai sensi dell'art. 1682, il danno è determinato in base all'intero tragitto.
- Se la merce viene persa durante il secondo tratto, il secondo vettore è responsabile solo per quel tratto, non per l'intero.
- Il mittente subisce un danno per interruzione del viaggio a causa di un incidente: il danno si calcola sull'intero percorso, indipendentemente dal vettore che ha causato l'interruzione.
Cosa questo articolo non dice
- Non determina il risarcimento per perdita o avaria della merce: queste sono disciplinate dall'art. 1693 c.c. (responsabilità per perdita e avaria).
- Non stabilisce la responsabilità del vettore nel trasporto non cumulativo: per il trasporto semplice si applica l'art. 1681.
- Non indica i documenti necessari per il trasporto cumulativo: la lettera di vettura e la ricevuta di carico sono regolate dagli artt. 1684 e seguenti.
- Non riguarda i diritti del mittente o del destinatario, che sono disciplinati dagli artt. 1685 e 1689.
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