Rilascio della lettera di vettura - Art. 1684
L'art. 1684 regola l'emissione della lettera di vettura, del duplicato e della ricevuta di carico, fissando gli obblighi reciproci tra mittente e vettore.
Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate nell'articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto. Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse indicazioni. Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola «all'ordine».
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Nel contratto di trasporto di cose, le parti hanno il diritto di pretendere documenti scritti che attestino la consegna della merce e le condizioni del viaggio. Se il vettore lo richiede, il mittente è obbligato a consegnargli una lettera di vettura da lui firmata, contenente i dati della spedizione e i patti concordati.
Se è il mittente a chiederlo, il vettore deve rilasciare un duplicato sottoscritto della lettera di vettura. Se la lettera di vettura non è stata redatta, il vettore deve rilasciare una ricevuta di carico con le medesime indicazioni, che serve a documentare l'avvenuto ritiro delle cose da trasportare.
Salvo specifici divieti di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico possono contenere la clausola «all'ordine». Questa clausola trasforma il documento in un titolo trasferibile, consentendo di cedere ad altri i diritti sulla merce mediante girata.
Quando si applica
- Un autotrasportatore che pretende dal cliente la firma della lettera di vettura prima di avviare il trasporto
- Un mittente che esige dal vettore la ricevuta di carico per attestare l'avvenuta consegna della merce nel magazzino
- L'inserimento della clausola all'ordine sul duplicato del documento per consentire la vendita della merce mentre è in viaggio
Cosa questo articolo non dice
- La responsabilita del vettore per perdita o avaria delle merci durante il viaggio, disciplinata dall'articolo 1693
- L'elenco dettagliato delle indicazioni e dei documenti che il mittente deve fornire, regolato dall'articolo 1683
- I diritti del mittente di sospendere il trasporto o chiedere la restituzione della merce, previsti dall'articolo 1685
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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