Art. 1689 Codice Civile

Diritti del destinatario nel trasporto – Art. 1689

I diritti del destinatario nascono con la richiesta di riconsegna, ma solo pagando crediti e assegni. In caso di controversia, deposita la differenza.

Testo ufficiale Art. 1689 Codice Civile — Italia

I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore. Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui l'ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce quando il destinatario di una merce può far valere i diritti nati dal contratto di trasporto contro il vettore. Tali diritti (ad esempio chiedere danni per perdita o avaria) spettano al destinatario solo dal momento in cui, dopo l'arrivo delle cose o la scadenza del termine, egli ne richiede la riconsegna. Il destinatario però non può esercitarli se prima non paga al vettore i crediti derivanti dal trasporto e gli assegni (cioè somme anticipate dal vettore o gravanti sulla merce). Se l'importo dovuto è contestato, il destinatario deve depositare la differenza oggetto di controversia presso un istituto di credito; solo così può ottenere la riconsegna e agire per il resto.

Quando si applica

  • Un pacco arriva a destinazione con una nota di assegno a carico del destinatario: questi non può querelare il vettore per un danno subito finché non paga quell'assegno.
  • Il mittente ha già pagato il trasporto, ma sulla merce gravano assegni bancari: il destinatario deve saldarli prima di pretendere la riconsegna o avanzare pretese.
  • Il vettore e il destinatario non concordano sull'ammontare delle spese di trasporto: il destinatario deposita la somma contestata in banca e ottiene la merce, riservandosi di discutere l'eccedenza.
  • Il termine di resa è scaduto e la merce non arriva: il destinatario ne richiede la riconsegna, ma il vettore esige il pagamento di crediti pregressi; solo dopo il pagamento il destinatario può agire per il ritardo.
  • Un carico viene consegnato danneggiato: il destinatario rifiuta di pagare le spese di trasporto, perde il diritto di chiedere il risarcimento fino a quando non paga.

Cosa questo articolo non dice

  • Non stabilisce l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria (disciplinato dall'art. 1696).
  • Non regola i diritti del mittente verso il vettore (art. 1685 e seguenti).
  • Non si applica al trasporto di persone (solo cose).
  • Non dice cosa accade se il destinatario non richiede mai la riconsegna (art. 1690 sugli impedimenti).

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