Art. 1688 Codice Civile

Come calcolare il termine di resa (Art. 1688)

L'articolo 1688 del Codice Civile stabilisce che il termine di resa, quando sono indicati più termini parziali, è determinato dalla somma di questi.

Testo ufficiale Art. 1688 Codice Civile — Italia

Il termine di resa, quando sono indicati più termini parziali, è determinato dalla somma di questi.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il Codice Civile italiano, all'articolo 1688, stabilisce una regola semplice per il calcolo del termine di resa quando il contratto di trasporto prevede più termini parziali: il termine complessivo si ottiene sommando questi termini parziali.

La norma si applica solo se il contratto indica esplicitamente più scadenze intermedie, ad esempio per tratte diverse o per fasi del trasporto. Non definisce cosa sia un 'termine parziale' – spetta alle parti specificarlo nell'accordo.

Quando si applica

  • Un contratto di trasporto merci su strada suddivide la consegna in due tratte: la prima con un proprio termine, la seconda con un altro termine. Il termine di resa totale è la somma.
  • Un servizio di corriere espresso indica tempi distinti per il ritiro, lo smistamento e la consegna finale.
  • Un trasporto via mare prevede termini parziali per la navigazione e per lo sbarco.
  • Un contratto di trasporto cumulativo (più vettori) indica per ogni vettore un termine di resa parziale.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo non stabilisce cosa accade se il termine di resa non viene rispettato – la responsabilità del vettore è trattata altrove (articoli 1681 e 1692).
  • Non si applica ai trasporti con un unico termine di resa, ma solo quando sono indicati più termini parziali.
  • Non definisce il momento a partire dal quale decorre il termine (questione regolata dalle disposizioni sulla lettera di vettura, articoli 1683-1684).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 1688 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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