Art. 1686 Codice Civile

Blocco del trasporto e custodia merci Art. 1686

Se il trasporto si blocca per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere istruzioni al mittente, custodire le merci e ha diritto al rimborso.

Testo ufficiale Art. 1686 Codice Civile — Italia

Se l'inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli. Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore può depositare le cose a norma dell'art. 1514, o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'art. 1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita. Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto, salvo che l'interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando l'inizio o la prosecuzione di un viaggio di trasporto merci viene ostacolato o fortemente ritardato per ragioni non addebitabili al trasportatore (vettore), la legge stabilisce una procedura precisa per gestire la situazione ed evitare danni ai beni.

Il vettore non può agire in totale autonomia: ha l'obbligo primario di provvedere alla custodia delle cose consegnatigli e di chiedere immediatamente istruzioni a chi gli ha affidato la merce (mittente). Se risulta impossibile contattare il mittente o se le istruzioni ricevute non si possono praticare, il vettore può depositare i beni secondo le norme dell'art. 1514 o, nel caso di merci che rischiano di guastarsi in fretta, farle vendere a norma dell'art. 1515, avvisando subito il mittente.

Per quanto riguarda i compensi, il vettore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la custodia o la vendita. Se la tratta era già iniziata, gli spetta anche il prezzo del trasporto in proporzione al percorso compiuto, a meno che l'interruzione sia stata causata dalla perdita totale della merce per un evento fortuito imprevedibile.

Quando si applica

  • Un camionista rimane bloccato per la chiusura improvvisa di un valico stradale causata da una nevicata eccezionale.
  • Un trasportatore di prodotti ortofrutticoli si trova la strada sbarrata e, non riuscendo a reperire il mittente, deve far vendere il carico prima che marcisca.
  • Un furgone consegne viene arrestato da un blocco prolungato e il conducente deve depositare la merce presso un magazzino di terzi per proteggerla.
  • L'interruzione forzata del viaggio richiede il calcolo del compenso spettante al trasportatore solo per la porzione di strada effettivamente percorsa.

Cosa questo articolo non dice

  • L'impossibilità di consegnare la merce derivante dal rifiuto o dalla irreperibilità del destinatario all'arrivo, disciplinata dalle norme sugli impedimenti alla riconsegna.
  • La perdita o il danneggiamento della merce causati da colpa o negligenza del vettore durante il tragitto, regolati dalle norme sulla responsabilità per avaria.
  • La volontà del mittente di sospendere il trasporto o modificare il luogo di destinazione in assenza di impedimenti esterni.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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