Effetti del mandato senza rappresentanza Art. 1705
Chi incarica un agente senza rappresentanza non ha rapporti diretti con i terzi, ma può riscuotere direttamente i crediti derivanti dal contratto.
Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando una persona (il mandante) incarica un'altra (il mandatario) di compiere un affare per suo conto, ma l'agente agisce a proprio nome senza dichiarare chi c'è dietro, gli obblighi e i diritti verso il terzo fanno capo solo all'agente. Il terzo non ha alcun legame giuridico con il mandante, anche se era a conoscenza dell'esistenza dell'accordo d'incarico.
Esiste un'eccezione a favore di chi ha dato l'incarico: il mandante può sostituirsi all'agente ed esercitare direttamente i soli diritti di credito che nascono dall'esecuzione dell'affare. Questa azione diretta non è consentita se rischia di pregiudicare i diritti o le garanzie spettanti all'agente nei confronti del mandante.
Quando si applica
- Un acquirente usa un prestanome per comprare un bene a nome di quest'ultimo e vuole poi riscuotere un credito derivante dal contratto stipulato dal prestanome.
- Un imprenditore incarica un consulente di chiudere un contratto commerciale a proprio nome e intende esigere il pagamento dovuto dal terzo.
- Un terzo vende un bene a un mandatario sapendo che questi agisce per conto altrui, ma deve chiedere il pagamento direttamente al mandatario e non al mandante.
Cosa questo articolo non dice
- I contratti in cui l'agente dichiara di agire in nome e per conto del mandante tramite procura, regolati dall'articolo 1704.
- Il trasferimento della proprietà di beni immobili o mobili registrati acquistati per conto del mandante, disciplinato dall'articolo 1706.
- La protezione dei beni acquistati dal mandatario pignorati dai suoi creditori personali, gestita dall'articolo 1707.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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