Art. 1705 Codice Civile

Effetti del mandato senza rappresentanza Art. 1705

Chi incarica un agente senza rappresentanza non ha rapporti diretti con i terzi, ma può riscuotere direttamente i crediti derivanti dal contratto.

Testo ufficiale Art. 1705 Codice Civile — Italia

Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando una persona (il mandante) incarica un'altra (il mandatario) di compiere un affare per suo conto, ma l'agente agisce a proprio nome senza dichiarare chi c'è dietro, gli obblighi e i diritti verso il terzo fanno capo solo all'agente. Il terzo non ha alcun legame giuridico con il mandante, anche se era a conoscenza dell'esistenza dell'accordo d'incarico.

Esiste un'eccezione a favore di chi ha dato l'incarico: il mandante può sostituirsi all'agente ed esercitare direttamente i soli diritti di credito che nascono dall'esecuzione dell'affare. Questa azione diretta non è consentita se rischia di pregiudicare i diritti o le garanzie spettanti all'agente nei confronti del mandante.

Quando si applica

  • Un acquirente usa un prestanome per comprare un bene a nome di quest'ultimo e vuole poi riscuotere un credito derivante dal contratto stipulato dal prestanome.
  • Un imprenditore incarica un consulente di chiudere un contratto commerciale a proprio nome e intende esigere il pagamento dovuto dal terzo.
  • Un terzo vende un bene a un mandatario sapendo che questi agisce per conto altrui, ma deve chiedere il pagamento direttamente al mandatario e non al mandante.

Cosa questo articolo non dice

  • I contratti in cui l'agente dichiara di agire in nome e per conto del mandante tramite procura, regolati dall'articolo 1704.
  • Il trasferimento della proprietà di beni immobili o mobili registrati acquistati per conto del mandante, disciplinato dall'articolo 1706.
  • La protezione dei beni acquistati dal mandatario pignorati dai suoi creditori personali, gestita dall'articolo 1707.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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