Art. 1704 Codice Civile

Si applicano norme capo VI titolo II - Art. 1704

Art. 1704: se il mandatario ha il potere di agire in nome del mandante, si applicano le norme generali sulla rappresentanza (Capo VI, Titolo II).

Testo ufficiale Art. 1704 Codice Civile — Italia

Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo stabilisce che quando il mandatario ha ricevuto il potere di agire in nome del mandante (mandato con rappresentanza), al rapporto si aggiungono le regole generali sulla rappresentanza contenute nel Capo VI del Titolo II del Libro IV del Codice Civile.

Ciò significa che gli atti compiuti dal mandatario producono effetti direttamente nella sfera giuridica del mandante, come se fossero stati compiuti da lui stesso. Il mandante diventa quindi titolare dei diritti e obbligato verso i terzi per i contratti stipulati dal mandatario nei limiti del potere conferito.

La differenza fondamentale è con il mandato senza rappresentanza (art. 1705), dove il mandatario agisce in nome proprio e solo successivamente trasferisce gli effetti al mandante.

Quando si applica

  • Un genitore dà mandato al figlio di firmare il contratto di acquisto di una casa a nome del genitore.
  • Un imprenditore incarica un dipendente di stipulare contratti di fornitura usando la ragione sociale dell'impresa.
  • Un turista autorizza un amico a ritirare un pacco raccomandato presentando il suo documento d'identità.
  • Un condominio conferisce a un amministratore il potere di firmare il contratto di manutenzione delle aree comuni a nome del condominio.
  • Un socio dà mandato a un altro socio di vendere un'automobile intestata al primo, con procura scritta.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina il caso in cui il mandatario agisce in nome proprio (mandato senza rappresentanza, art. 1705).
  • Non definisce i limiti del mandato (art. 1711).
  • Non stabilisce l'obbligo di diligenza del mandatario (art. 1710).
  • Non regola la presunzione di onerosità del mandato (art. 1709).

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