Cos'è il contratto di mandato secondo l'Art. 1703
L'articolo 1703 definisce il mandato come il contratto con cui una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un'altra persona.
Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il mandato è l'accordo con cui una parte, definita mandatario, si impegna giuridicamente a compiere atti giuridici nell'interesse e per conto di un'altra parte, definita mandante.
La caratteristica centrale del mandato è l'oggetto dell'impegno: l'attività richiesta non consiste in prestazioni materiali o manuali, ma nell'esecuzione di atti giuridici, come ad esempio la stipula di contratti, la vendita o l'acquisto di beni o la gestione di affari legali.
Agire per conto altrui significa che il mandatario opera nell'interesse economico del mandante. L'articolo stabilisce la nozione generale del contratto, senza specificare se l'atto venga compiuto in nome del mandante o in nome proprio del mandatario.
Quando si applica
- Incaricare un conoscente di acquistare un bene d'epoca per proprio conto ad un'asta.
- Affidare a una società la negoziazione e la stipula di contratti di fornitura per conto dell'azienda.
- Chiedere a un intermediario di gestire la firma di un contratto di locazione a distanza.
Cosa questo articolo non dice
- Gli effetti dell'agire in nome e per conto del mandante tramite procura, disciplinati dall'articolo 1704.
- Le conseguenze dell'agire in nome proprio senza rappresentanza, regolate dagli articoli 1705 e 1706.
- L'esecuzione di lavori manuali o prestazioni d'opera materiali, soggette alle norme sul contratto d'opera o d'appalto.
- La presunzione del compenso spettante al mandatario, prevista dall'articolo 1709.
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