Tutela beni del mandante da pignoramento Art. 1707
I creditori del mandatario non possono pignorare i beni acquistati per il mandante se il mandato o la trascrizione ha data certa anteriore al pignoramento.
I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando una persona acquista beni o crediti per conto altrui ma in nome proprio, tali beni entrano temporaneamente nella sua disponibilità giuridica. La disposizione definisce a quali condizioni i creditori personali dell'acquirente non possono aggredire tali beni mediante pignoramento.
Per i beni mobili e i crediti, la garanzia a favore del mandante presuppone che il contratto di mandato risulti da una scrittura con data certa precedente all'inizio delle procedure esecutive. Questa formalità impedisce la creazione di accordi fittizi retrodatati.
Nel caso di beni immobili o beni mobili registrati in pubblici registri, la protezione richiede la priorità pubblicitaria: la trascrizione dell'atto di ritrasferimento al mandante o della domanda giudiziale volta ad ottenerlo deve precedere la trascrizione del pignoramento.
Quando si applica
- I creditori personali di un mandatario tentano di pignorare un dipinto che quest'ultimo ha acquistato in nome proprio per conto del mandante, in presenza di un mandato con data certa antecedente.
- Un creditore del mandatario intende aggredire un credito acquistato dal mandatario per conto del mandante prima dell'avvio della procedura esecutiva.
- L'esecuzione forzata tentata da un creditore su un immobile acquistato dal mandatario, quando la trascrizione del ritrasferimento a favore del mandante è già avvenuta nei registri immobiliari.
Cosa questo articolo non dice
- Il mandato con rappresentanza, in cui gli acquisti producono effetti direttamente in capo al mandante, disciplinato dall'articolo 1704.
- L'obbligo del mandatario di ritrasferire i beni e le azioni a tutela del mandante, trattati dall'articolo 1706.
- I casi in cui il mandato relativo a beni mobili sia privo di data certa anteriore al pignoramento, nei quali i beni restano soggetti all'azione dei creditori.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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