Contenuto del mandato - Art. 1708
Art. 1708: il mandato comprende gli atti necessari; il mandato generale esclude gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione salvo indicazione espressa.
Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento. Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce che il mandato include non solo gli atti per cui è stato conferito, ma anche tutti quelli necessari a compierli. Ad esempio, se un mandatario deve vendere un immobile, può anche pubblicizzare l'offerta e trattare con i compratori, purché siano atti funzionali all'esecuzione.
Per il mandato generale, cioè quello che riguarda tutti gli affari del mandante, la regola è diversa: non comprende gli atti che vanno oltre l'ordinaria amministrazione, a meno che non siano espressamente indicati. L'ordinaria amministrazione comprende la gestione corrente e conservativa del patrimonio, non atti che ne alterano la sostanza, come vendite o acquisti importanti.
Quando si applica
- Un mandatario generale che vende un appartamento del mandante senza autorizzazione specifica.
- Un avvocato incaricato di una causa che compie atti istruttori non elencati nella procura.
- Un gestore di affitti che, senza espresso potere, stipula un contratto di locazione a lungo termine.
- Un mandatario che, per eseguire un incarico di acquisto, deve anche controllare la qualità della merce.
- Un mandatario con mandato speciale per un singolo atto che compie atti preparatori necessari.
Cosa questo articolo non dice
- La presunzione di onerosità del mandato (art. 1709).
- L'obbligo di rendiconto del mandatario (art. 1713).
- La responsabilità per le obbligazioni contratte con i terzi (art. 1715).
- La sostituzione del mandatario (art. 1717).
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