Art. 1734 Codice Civile

Revoca della commissione – Art. 1734

Il committente revoca l'ordine prima della conclusione; al commissionario spetta una parte della provvigione per spese e opera.

Testo ufficiale Art. 1734 Codice Civile — Italia

Il committente può revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La norma riguarda il contratto di commissione, un mandato senza rappresentanza in cui il commissionario agisce in nome proprio ma per conto del committente. Il committente può revocare l'ordine di concludere l'affare finché il commissionario non l'abbia concluso.

Se la revoca avviene prima della conclusione, il commissionario ha diritto a una parte della provvigione, determinata tenendo conto delle spese che ha sostenuto e dell'opera che ha prestato. Non spetta l'intera provvigione, ma solo un compenso parziale proporzionato all'attività già svolta.

Quando si applica

  • Un committente incarica un commissionario di acquistare un lotto di merci; il commissionario ha già sostenuto spese per verifiche e trattative, poi il committente revoca l'ordine prima dell'acquisto.
  • Un committente ordina a un commissionario di vendere un immobile; il commissionario ha già pubblicato annunci e mostrato l'immobile a potenziali acquirenti, ma non ha ancora concluso il contratto; il committente revoca.
  • Un committente incarica un commissionario di concludere un contratto di fornitura; il commissionario ha già predisposto bozze e incontrato il fornitore, sostenendo spese di viaggio; prima della firma, il committente revoca.

Cosa questo articolo non dice

  • Si crede che il commissionario abbia diritto all'intera provvigione anche in caso di revoca; invece spetta solo una parte.
  • Si crede che la revoca sia possibile anche dopo che il commissionario ha concluso l'affare; invece la revoca è possibile solo prima della conclusione.
  • Si crede che la norma si applichi anche alla revoca del mandato ordinario (art. 1723); in realtà la commissione ha regole specifiche.

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