Revoca del mandato e sue eccezioni - Art. 1723
Il mandante può revocare il mandato; se era irrevocabile paga i danni salvo giusta causa. Il mandato conferito anche a terzi non si estingue.
Il mandante può revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa. Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La norma stabilisce che chi attribuisce un incarico (il mandante) può, in via generale, revocare la fiducia e ritirare il mandato in qualsiasi momento. Tuttavia, se nel contratto era stata espressamente pattuita l'irrevocabilità, la revoca resta efficace ma obbliga il mandante a risarcire i danni prodotti al mandatario, tranne nel caso in cui sussista una giusta causa.
La regola cambia nei casi di mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi (cosiddetto mandato in rem propriam). In queste ipotesi, la semplice volontà del mandante non basta a estinguere il contratto: la revoca non produce effetto, a meno che non sia stato diversamente pattuito o ricorra una giusta causa.
Inoltre, mentre il mandato ordinario si scioglie di norma con la morte o l'incapacità del mandante, il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi sopravvive a tali eventi e continua a vincolare gli eredi o i rappresentanti legali.
Quando si applica
- Un proprietario revoca l'incarico a un agente prima della scadenza pattuita senza che l'agente abbia commesso alcun inadempimento.
- Un debitore conferisce al proprio creditore il mandato di incassare un credito verso terzi per soddisfare il debito, e cerca poi di revocare l'incarico.
- Il mandante muore dopo aver conferito un mandato stipulato anche nell'interesse di un terzo beneficiario designato nel contratto.
Cosa questo articolo non dice
- La revoca implicita che deriva dalla nomina di un nuovo mandatario o dal compimento diretto dell'affare, disciplinata dall'articolo 1724.
- L'obbligo di indennizzo per recesso dal mandato oneroso a tempo determinato o indeterminato, regolato dall'articolo 1725.
- La rinunzia all'incarico decisa dal mandatario, disciplinata dall'articolo 1727.
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