Art. 1723 Codice Civile

Revoca del mandato e sue eccezioni - Art. 1723

Il mandante può revocare il mandato; se era irrevocabile paga i danni salvo giusta causa. Il mandato conferito anche a terzi non si estingue.

Testo ufficiale Art. 1723 Codice Civile — Italia

Il mandante può revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa. Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La norma stabilisce che chi attribuisce un incarico (il mandante) può, in via generale, revocare la fiducia e ritirare il mandato in qualsiasi momento. Tuttavia, se nel contratto era stata espressamente pattuita l'irrevocabilità, la revoca resta efficace ma obbliga il mandante a risarcire i danni prodotti al mandatario, tranne nel caso in cui sussista una giusta causa.

La regola cambia nei casi di mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi (cosiddetto mandato in rem propriam). In queste ipotesi, la semplice volontà del mandante non basta a estinguere il contratto: la revoca non produce effetto, a meno che non sia stato diversamente pattuito o ricorra una giusta causa.

Inoltre, mentre il mandato ordinario si scioglie di norma con la morte o l'incapacità del mandante, il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi sopravvive a tali eventi e continua a vincolare gli eredi o i rappresentanti legali.

Quando si applica

  • Un proprietario revoca l'incarico a un agente prima della scadenza pattuita senza che l'agente abbia commesso alcun inadempimento.
  • Un debitore conferisce al proprio creditore il mandato di incassare un credito verso terzi per soddisfare il debito, e cerca poi di revocare l'incarico.
  • Il mandante muore dopo aver conferito un mandato stipulato anche nell'interesse di un terzo beneficiario designato nel contratto.

Cosa questo articolo non dice

  • La revoca implicita che deriva dalla nomina di un nuovo mandatario o dal compimento diretto dell'affare, disciplinata dall'articolo 1724.
  • L'obbligo di indennizzo per recesso dal mandato oneroso a tempo determinato o indeterminato, regolato dall'articolo 1725.
  • La rinunzia all'incarico decisa dal mandatario, disciplinata dall'articolo 1727.

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