Acquisto in proprio del commissionario: Art. 1735
Il commissionario puo' comprare per se' o fornire i beni con prezzo corrente se il committente non lo vieta, mantenendo il diritto alla provvigione.
Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell'art. 1515, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario può fornire al prezzo suddetto le cose che deve comprare, o può acquistare per sé le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione. Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista per sé non può praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l'operazione, se questo è superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve comprare non può praticare un prezzo superiore a quello corrente, se questo è inferiore al prezzo fissato dal committente.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il contratto di commissione e' un mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto altrui. Di regola, il commissionario deve trovare un terzo con cui concludere l'affare. Tuttavia, quando l'oggetto riguarda titoli, divise o merci che hanno un prezzo di listino o di mercato ufficiale, la legge consente al commissionario di diventare egli stesso la controparte dell'affare, salvo diversa disposizione del cliente.
In questa ipotesi di contratto con se stesso, il commissionario acquista per se' i beni che doveva vendere o fornisce direttamente quelli che doveva comprare. Il prezzo applicato deve rispettare rigorosamente le quotazioni correnti di mercato per tutelare l'interesse del committente. Se il prezzo di mercato e' piu' favorevole per il committente rispetto a quello da lui fissato, si applica il prezzo corrente.
Anche quando si pone come controparte diretta dell'operazione, il commissionario conserva comunque il diritto alla provvigione per l'attivita' svolta, poiche' l'incarico viene eseguito alle condizioni correnti di mercato.
Quando si applica
- Un intermediario finanziario che acquista direttamente le azioni vendute dal cliente applicando il prezzo ufficiale di listino del giorno
- Un commissionario in merci che fornisce al cliente i beni richiesti prelevandoli dal proprio magazzino al prezzo corrente di mercato
- Un agente di cambio che vende direttamente al cliente le divise estere richieste al corso ufficiale del giorno dell'operazione
Cosa questo articolo non dice
- Compravendita di beni immobili o beni usati privi di un prezzo ufficiale o di listino di mercato
- Revoca dell'incarico conferito al commissionario prima che l'operazione sia stata conclusa
- Garanzia assunta dal commissionario per l'inadempimento del terzo contraente nell'esecuzione dell'affare
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1735 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.