Misura della provvigione del commissionario - Art. 1733
Art. 1733 Codice Civile: la provvigione del commissionario, se non pattuita, è determinata dagli usi del luogo; in mancanza, dal giudice secondo equità.
La misura della provvigione spettante al commissionario, se non è stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equità.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il commissionario ha diritto a una provvigione per l'affare concluso. Se le parti non hanno fissato l'importo, si guarda agli usi del luogo dove l'affare è stato compiuto. Per "usi" si intendono le consuetudini locali per quel tipo di operazione. Se non esistono usi, è il giudice a stabilire la provvigione in modo equo, valutando le circostanze.
Quando si applica
- Un commissionario vende merci per conto di un committente senza aver concordato la percentuale: si applicano gli usi del luogo in cui la vendita è avvenuta.
- Un commissionario opera in una zona dove non esiste una prassi consolidata per quel tipo di affare: il giudice decide la provvigione secondo equità.
- Un committente contesta l'importo della provvigione chiesto dal commissionario, perché non stabilito per iscritto: si fa riferimento agli usi locali.
- Un commissionario conclude un affare in una città diversa da quella della sede del committente: la misura della provvigione è determinata dagli usi del luogo dell'affare.
Cosa questo articolo non dice
- Non fissa una percentuale o un importo specifico per la provvigione; non esiste un valore predefinito.
- Non si applica se le parti hanno già concordato un importo o una percentuale (in tal caso vale il patto).
- Non riguarda altri tipi di intermediari come agenti o mediatori, che hanno proprie norme (es. artt. 1742 e seguenti).
- Non disciplina le modalità di pagamento o i termini di esigibilità della provvigione.
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