Obblighi dello spedizioniere - Art. 1739
Lo spedizioniere nell'esecuzione del mandato deve seguire le istruzioni del mandante. Non ha obbligo di assicurare le cose spedite salvo espressa richiesta.
Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante. Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Lo spedizioniere è il mandatario che organizza il trasporto per conto del mandante. Nell'esecuzione del mandato deve attenersi alle istruzioni ricevute.
La legge non impone allo spedizioniere di assicurare la merce. Solo se il mandante lo richiede espressamente, sorge l'obbligo di provvedere all'assicurazione.
Quando si applica
- Il mandante specifica 'spedire via mare' ma lo spedizioniere sceglie via aerea, violando le istruzioni.
- Il mandante non dice nulla sull'assicurazione; la merce viene danneggiata e lo spedizioniere non l'aveva assicurata.
- Il mandante richiede espressamente l'assicurazione, ma lo spedizioniere non la stipula.
- Lo spedizioniere modifica le istruzioni del mandante senza autorizzazione.
Cosa questo articolo non dice
- La responsabilità per danni alla merce durante il trasporto (disciplinata dalle norme sul contratto di trasporto).
- L'obbligo dello spedizioniere di assicurare in assenza di richiesta (l'articolo dice espressamente il contrario).
- La revoca del mandato (trattata dall'art. 1738).
- La definizione di 'spedizioniere vettore' (art. 1741).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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