Art. 1738 Codice Civile

Revoca dell'ordine di spedizione (Art. 1738)

Il mittente può revocare l'ordine di spedizione prima della conclusione del contratto di trasporto, con rimborso spese e equo compenso. (Art. 1738)

Testo ufficiale Art. 1738 Codice Civile — Italia

Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente può revocare l'ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma regola la revoca dell'ordine di spedizione da parte del mittente (chi affida la merce allo spedizioniere). Finché lo spedizioniere non ha ancora stipulato il contratto di trasporto con il vettore (ad esempio un camionista o una compagnia di navigazione), il mittente può fare marcia indietro.

Per esercitare questa revoca, il mittente deve rimborsare allo spedizioniere le spese già sostenute (come costi di imballaggio o pratiche burocratiche) e pagargli un equo compenso per l'attività prestata fino a quel momento. Non è richiesta una forma particolare, ma la revoca è efficace solo se lo spedizioniere non ha ancora concluso il contratto di trasporto.

Una volta che il contratto con il vettore è stato firmato, la revoca non è più possibile secondo questo articolo; si applicano altre norme (ad esempio quelle sul mandato).

Quando si applica

  • Il mittente, dopo aver dato l'ordine, scopre che il destinatario non vuole più la merce e revoca prima che lo spedizioniere abbia contattato un vettore.
  • Lo spedizioniere ha già pagato le spese doganali e di imballaggio, ma non ha ancora stipulato il contratto di trasporto; il mittente revoca e deve rimborsare tali spese più un equo compenso.
  • Un piccolo imprenditore trova un vettore più conveniente e revoca l'incarico allo spedizioniere prima della conclusione del contratto di trasporto.
  • Il mittente si rende conto che la merce è danneggiata e decide di annullare la spedizione; la revoca è possibile solo se il contratto di trasporto non è ancora stato concluso.
  • Il mittente revoca l'ordine perché il cliente ha pagato in ritardo e la spedizione non è più urgente.

Cosa questo articolo non dice

  • La revoca dell'ordine dopo che lo spedizioniere ha concluso il contratto di trasporto (in tal caso si applicano le norme generali sul mandato e sulla risoluzione del contratto).
  • La facoltà del destinatario di annullare la spedizione (il diritto di revoca spetta solo al mittente).
  • Il diritto dello spedizioniere di trattenere la merce per mancato pagamento (disciplinato altrove, ad esempio dall'art. 1740 sui diritti dello spedizioniere).
  • La possibilità di revocare senza rimborsare le spese o senza corrispondere un equo compenso (il pagamento è condizione necessaria per la revoca).

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