Art. 1737 Codice Civile

Nozione del contratto di spedizione - Art. 1737

L'art. 1737 definisce il contratto di spedizione come mandato per concludere contratti di trasporto e compiere operazioni accessorie.

Testo ufficiale Art. 1737 Codice Civile — Italia

Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il contratto di spedizione è una specie di mandato. Lo spedizioniere si obbliga a stipulare uno o più contratti di trasporto per conto del cliente (mandante). Se ha poteri di rappresentanza, agisce in nome del mandante; altrimenti agisce in nome proprio ma per conto del mandante. Deve inoltre compiere le operazioni accessorie necessarie, come la dogana o l'imballaggio.

Quando si applica

  • Un'azienda affida a uno spedizioniere l'organizzazione del trasporto di merci dall'Italia alla Germania; lo spedizioniere conclude il contratto con un vettore in nome proprio o in nome dell'azienda.
  • Un privato incarica uno spedizioniere di spedire un pacco all'estero; lo spedizioniere sceglie il vettore e gestisce le formalità doganali.
  • Un importatore utilizza uno spedizioniere per gestire tutte le operazioni di trasporto e sdoganamento delle merci importate.
  • Lo spedizioniere, senza procura, firma il contratto di trasporto a proprio nome ma addebitando i costi al mandante.

Cosa questo articolo non dice

  • La revoca del contratto di spedizione (regolata dall'art. 1738).
  • La responsabilità del vettore per danni alle merci (disciplinata dal codice della navigazione o dal codice civile).
  • La morte o incapacità del mandante o del mandatario (art. 1728).
  • Lo star del credere del commissionario (art. 1736).

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