Nozione del contratto di spedizione - Art. 1737
L'art. 1737 definisce il contratto di spedizione come mandato per concludere contratti di trasporto e compiere operazioni accessorie.
Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il contratto di spedizione è una specie di mandato. Lo spedizioniere si obbliga a stipulare uno o più contratti di trasporto per conto del cliente (mandante). Se ha poteri di rappresentanza, agisce in nome del mandante; altrimenti agisce in nome proprio ma per conto del mandante. Deve inoltre compiere le operazioni accessorie necessarie, come la dogana o l'imballaggio.
Quando si applica
- Un'azienda affida a uno spedizioniere l'organizzazione del trasporto di merci dall'Italia alla Germania; lo spedizioniere conclude il contratto con un vettore in nome proprio o in nome dell'azienda.
- Un privato incarica uno spedizioniere di spedire un pacco all'estero; lo spedizioniere sceglie il vettore e gestisce le formalità doganali.
- Un importatore utilizza uno spedizioniere per gestire tutte le operazioni di trasporto e sdoganamento delle merci importate.
- Lo spedizioniere, senza procura, firma il contratto di trasporto a proprio nome ma addebitando i costi al mandante.
Cosa questo articolo non dice
- La revoca del contratto di spedizione (regolata dall'art. 1738).
- La responsabilità del vettore per danni alle merci (disciplinata dal codice della navigazione o dal codice civile).
- La morte o incapacità del mandante o del mandatario (art. 1728).
- Lo star del credere del commissionario (art. 1736).
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