Art. 1741 Codice Civile

Spedizioniere-vettore: obblighi e diritti - Art. 1741

Lo spedizioniere che esegue il trasporto ha gli obblighi e i diritti del vettore (Art. 1741). Per perdita o avaria si applica l'art. 1696.

Testo ufficiale Art. 1741 Codice Civile — Italia

Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore. Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696 .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Secondo l'articolo 1741, lo spedizioniere che decide di eseguire personalmente il trasporto (con mezzi propri o di terzi) assume la posizione giuridica del vettore. Ciò significa che gli si applicano gli stessi obblighi e gli stessi diritti che la legge riconosce al vettore.

In caso di perdita o avaria delle merci trasportate, la disciplina applicabile è quella dell'articolo 1696 del Codice Civile, che regola la responsabilità del vettore per tali eventi.

La disposizione non riguarda invece lo spedizioniere che si limita a organizzare il trasporto senza eseguirlo materialmente: in quel caso restano applicabili le norme sul mandato e sulla spedizione (articoli 1737-1740).

Quando si applica

  • Un'azienda affida a uno spedizioniere il trasporto di merci, ma lo spedizioniere decide di eseguire personalmente il trasporto con un proprio camion. In caso di danni, si applicano le regole del vettore.
  • Uno spedizioniere assume il trasporto di un carico di frutta utilizzando un veicolo di un terzo. Se la frutta arriva avariata, la responsabilità è regolata dall'articolo 1696.
  • Una persona fisica incarica uno spedizioniere di spedire un pacco, e lo spedizioniere lo porta personalmente. Se il pacco si perde, lo spedizioniere è trattato come vettore.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica allo spedizioniere che si limita a organizzare il trasporto senza eseguirlo: tali casi sono regolati dagli articoli 1737-1740.
  • Non stabilisce un importo specifico di indennizzo per perdita o avaria; tale disciplina è rimessa all'articolo 1696.
  • Non riguarda il rapporto tra spedizioniere e vettore terzo effettivo, ma solo la posizione dello spedizioniere quando esegue il trasporto.

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