Art. 1779 Codice Civile

Liberazione del depositario proprietario - Art. 1779

Il depositario è liberato da ogni obbligo di custodia e restituzione se la cosa gli appartiene e il depositante non vanta alcun diritto su di essa.

Testo ufficiale Art. 1779 Codice Civile — Italia

Il depositario è liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il contratto di deposito obbliga di regola chi riceve un bene a custodirlo e a restituirlo a chi glielo ha consegnato. Tuttavia, la legge stabilisce un'eccezione per l'ipotesi in cui si scopra che la cosa custodita appartiene in realtà allo stesso depositario.

Se risulta che il bene è di proprietà del depositario e che chi l'ha consegnato non vanta su di esso alcun diritto (come un diritto reale minore o un titolo di godimento), gli obblighi di custodia e di restituzione si estinguono. Il depositario è quindi completamente liberato dal contratto.

L'esenzione dalle responsabilità richiede la contestuale presenza di due elementi: la titolarità del bene in capo al depositario e l'assenza di qualsiasi diritto spettante al depositante sulla cosa stessa.

Quando si applica

  • Un meccanico riceve in custodia un veicolo da un cliente e scopre che il mezzo è in realtà di sua proprietà, acquistato in precedenza da un terzo, senza che il cliente vanti diritti sul mezzo.
  • Una persona riceve in custodia un oggetto d'arte e accerta di esserne il legittimo proprietario a seguito di una successione, senza che il depositante abbia diritti sul bene.
  • Un soggetto riceve un bene che gli era stato rubato in passato, verificando che chi glielo consegna non possiede alcun titolo o diritto valido sulla cosa.

Cosa questo articolo non dice

  • Il caso in cui la cosa depositata provenga da un reato e appartenga a un terzo estraneo, disciplinato dall'articolo 1778.
  • L'ipotesi in cui il depositante chieda la restituzione della cosa ed esista un dubbio sulla persona a cui vada resa, regolata dagli articoli 1771 e 1777.
  • Il deposito di denaro o cose fungibili di cui il depositario acquista la facoltà di servirsi, configurato come deposito irregolare dall'articolo 1782.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

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