Restituzione al depositante o indicato – Art. 1777
Restituzione al depositante o indicato, senza prova proprietà. Se citato, denuncia al depositante e può depositare la cosa a spese del depositante.
Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario. Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e può ottenere di essere estromesso dal giudizio indicando la persona del medesimo. In questo caso egli può anche liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce a chi il depositario deve restituire la cosa ricevuta in deposito: al depositante oppure alla persona che il depositante ha indicato per riceverla. Il depositario non può chiedere al depositante di dimostrare di essere il proprietario della cosa.
Se un terzo rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa e cita in giudizio il depositario, questi è obbligato a informare il depositante della controversia (denunziare la lite). Inoltre, il depositario può chiedere di essere estromesso dal giudizio, indicando il depositante come parte. In tal caso, può anche liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa depositandola presso il tribunale secondo le modalità stabilite dal giudice, con le spese a carico del depositante.
Quando si applica
- Un vicino ti lascia in custodia una scatola di attrezzi; quando la richiede, gliela restituisci senza chiedergli se è davvero sua.
- Sei il depositario di un quadro e un terzo ti fa causa sostenendo che il quadro è suo; devi informare il depositante e puoi chiedere al giudice di essere estromesso.
- Il depositante ti dice di restituire la cosa a suo fratello; lo fai e non devi preoccuparti della proprietà.
- Il giudice ti autorizza a depositare la cosa in tribunale quando non puoi restituirla a causa della lite, e le spese le paga il depositante.
Cosa questo articolo non dice
- Che il depositario debba verificare la proprietà del depositante prima di restituire (non può esigere prova).
- Che il depositario possa trattenere la cosa per compensarsi di crediti (questo è regolato dall'art. 1781).
- Che il depositario sia obbligato a restituire solo al proprietario (deve restituire al depositante o alla persona indicata).
- Che in caso di rivendicazione il depositario debba decidere a chi dare la cosa (deve denunciare e può estromettersi).
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