Perdita non imputabile della detenzione - Art. 1780
Il depositario è liberato dalla restituzione se perde la detenzione per fatto non imputabile, ma deve denunciare. Il depositante subentra nei diritti.
Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione. Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest'ultimo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1780 del Codice Civile regola il caso in cui il depositario perde la detenzione (la materiale disponibilità) della cosa depositata per un fatto a lui non imputabile, cioè senza sua colpa. In tal caso, il depositario è liberato dall'obbligo di restituire la cosa, ma ha l'obbligo di denunciare immediatamente il fatto al depositante, altrimenti risponde dei danni.
Il depositante ha diritto di ricevere ciò che il depositario ha ottenuto in conseguenza del fatto (ad esempio un'indennità assicurativa) e subentra nei diritti che il depositario aveva verso terzi.
Quando si applica
- La casa del depositario viene distrutta da un terremoto e la cosa depositata va perduta.
- Il depositario viene derubato della cosa depositata mentre la custodiva in modo diligente.
- La polizia sequestra la cosa depositata perché proviene da un reato, e il depositario non può opporsi.
- Un incendio accidentale, non dovuto a negligenza del depositario, distrugge il deposito.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica se il depositario perde la detenzione per propria negligenza o colpa (ad esempio, lasciando la porta aperta).
- Non si applica se il depositario consegna volontariamente la cosa a un terzo senza autorizzazione.
- Non si applica se il deposito è irregolare (art. 1782), perché in quel caso il depositario diventa proprietario.
- Non si applica alla perdita della cosa stessa se il depositario aveva già acquistato la proprietà (art. 1779).
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1780 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.