Obbligo del depositario per cosa da reato - Art. 1778
Il depositario che scopre la cosa da reato deve denunziare il deposito al derubato. Dopo dieci giorni senza opposizione, può restituire al depositante.
Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di sé. Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando il depositario scopre che la cosa ricevuta in deposito proviene da un reato e conosce la persona a cui è stata sottratta, deve informare quest'ultima del deposito. La denunzia va fatta alla persona derubata, non necessariamente alla polizia.
Dopo aver fatto la denunzia, il depositario deve attendere dieci giorni. Se entro questo termine non riceve una opposizione dalla persona derubata, può restituire la cosa al depositante e viene liberato dalla responsabilità. Se invece arriva opposizione, non può restituirla al depositante.
Quando si applica
- Un amico ti lascia in custodia una bicicletta; scopri che è rubata e conosci il proprietario.
- Un vicino ti affida un quadro; capisci che è stato sottratto a un museo e conosci il direttore.
- Ti viene consegnato un portafoglio; dentro trovi un documento che indica il legittimo proprietario derubato.
- Un collega ti dà in custodia un cellulare e scopri che è stato rubato a un conoscente.
- Un cliente lascia in deposito un oggetto e dopo aver letto la notizia di un furto capisci che è la cosa rubata.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica se il depositario non conosce la persona derubata.
- Non regola l'obbligo di denuncia alle autorità penali, che è disciplinato da altre norme.
- Non riguarda il deposito di cose proprie del depositario (art. 1779).
- Non si occupa della restituzione al depositante se il depositario non ha effettuato la denunzia.
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