Beni d'impresa:comunione solo allo scioglimento (Art. 178)
I beni d'impresa di un coniuge sono oggetto di comunione solo se ancora presenti alla fine della comunione stessa. Art. 178 c.c.
Beni destinati all'esercizio di impresa. I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma riguarda la comunione legale dei beni tra coniugi. I beni che un coniuge destina all'esercizio della propria impresa - se l'impresa è stata costituita dopo il matrimonio - e gli incrementi di un'impresa già esistente prima del matrimonio entrano a far parte della comunione solo se sono ancora presenti al momento dello scioglimento della comunione stessa.
Il momento dello scioglimento può essere il divorzio, la separazione personale, o la morte di un coniuge. La condizione è che i beni siano effettivamente esistenti a quel momento; se sono stati venduti, consumati o distrutti in precedenza, non si considerano in comunione.
Ad esempio, se un coniuge acquista un macchinario per la sua azienda durante il matrimonio, quel macchinario è in comunione solo se esiste ancora quando la comunione si scioglie.
Quando si applica
- Un coniuge possiede un'impresa edile costituita dopo il matrimonio. Al momento del divorzio, i macchinari ancora in uso sono in comunione, mentre quelli già venduti no.
- Una coppia separata: l'impresa di ristorazione di un coniuge, avviata dopo il matrimonio, è ancora attiva. I beni presenti (attrezzature, scorte) sono in comunione.
- Un'impresa agricola preesistente al matrimonio: durante il matrimonio vengono acquistati nuovi terreni. Al momento della separazione, solo i terreni ancora posseduti sono in comunione.
- Un coniuge usa l'auto personale per l'impresa. Se l'auto è ancora di proprietà al momento dello scioglimento, è in comunione; se è stata sostituita, la nuova auto non è automaticamente in comunione.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda i beni personali del coniuge non destinati all'impresa (es. casa di abitazione, conti personali).
- Non stabilisce come dividere i beni una volta inclusi nella comunione, ma solo se vi rientrano.
- Non si applica se i coniugi hanno scelto il regime di separazione dei beni.
- Non riguarda il valore da attribuire ai beni al momento dello scioglimento.
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