Art. 177 Codice Civile

Acquisti dei coniugi in comunione legale: Art. 177

In comunione legale rientrano gli acquisti durante il matrimonio, i frutti e proventi non consumati allo scioglimento e le aziende gestite da entrambi.

Testo ufficiale Art. 177 Codice Civile — Italia

Oggetto della comunione. Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 177 vale soltanto per chi è in regime di comunione legale dei beni, che è il regime che si applica automaticamente quando i coniugi non ne hanno scelto un altro. Elenca quattro voci. La prima e la più importante: gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, esclusi quelli relativi ai beni personali. Il fatto che l'atto sia intestato a uno solo non è quindi decisivo: se è un acquisto fatto durante il matrimonio e non rientra tra i beni personali, cade in comunione.

Le voci b) e c) funzionano in modo diverso e sono la cosiddetta comunione de residuo: i frutti dei beni propri di ciascuno e i proventi dell'attività separata di ciascuno entrano in comunione solo se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati. Finché il matrimonio dura e il regime è in vita, lo stipendio e l'affitto dell'immobile personale restano di chi li percepisce; è al momento dello scioglimento che si guarda a cosa è rimasto. La voce d) riguarda le aziende: cadono in comunione quelle gestite da entrambi e costituite dopo il matrimonio, mentre se l'azienda apparteneva a uno dei coniugi prima delle nozze ed è gestita da entrambi, la comunione riguarda solo gli utili e gli incrementi.

Questo articolo va sempre letto con l'art. 179, che elenca i beni personali: ciò che si aveva prima del matrimonio, ciò che si riceve per successione o donazione, i beni di uso strettamente personale, quelli che servono all'esercizio della professione, quelli ottenuti a titolo di risarcimento e quelli acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali, alle condizioni che l'art. 179 stabilisce. La qualificazione di un singolo bene può essere tutt'altro che evidente - specie quando i soldi usati per comprare hanno provenienza mista - ed è esattamente il punto su cui conviene farsi assistere prima di litigare sui numeri.

Quando si applica

  • Una casa comprata durante il matrimonio ma intestata a un solo coniuge.
  • Risparmi accumulati sul conto personale di uno dei due al momento della separazione.
  • Un'attività o uno studio avviato dopo le nozze e portato avanti da entrambi.
  • I canoni d'affitto di un immobile ricevuto in eredità da uno solo dei coniugi.
  • Un'auto o un macchinario acquistato da uno dei due con denaro proprio durante il matrimonio.

Cosa questo articolo non dice

  • Non fa cadere in comunione ciò che si riceve per successione o donazione: l'art. 179 lo qualifica espressamente come bene personale.
  • Non riguarda i beni posseduti da ciascuno prima del matrimonio, che restano personali.
  • Non si applica a chi ha scelto la separazione dei beni, né a chi convive senza matrimonio; per le unioni civili opera il rinvio della normativa dedicata.
  • La cointestazione di un conto corrente non prova di per sé che le somme siano in comunione: la cointestazione regola il rapporto con la banca, non la titolarità sostanziale del denaro.
  • Non riguarda i debiti e le obbligazioni che gravano sui beni della comunione, che sono disciplinati dagli artt. 186 e seguenti.

Casi di esempio

Situazioni inventate, scritte per mostrare come funziona la norma. Non sono casi reali, non sono sentenze e non fanno precedente: non dicono come andrebbe a finire il tuo.

Esempio illustrativo

Una coppia sposata senza convenzioni compra un appartamento durante il matrimonio, intestandolo a uno solo dei due perché era lui a seguire la pratica del mutuo. Alla separazione l'altro sostiene che la casa è di entrambi.

Come si applica la norma

In comunione legale cadono gli acquisti compiuti durante il matrimonio, insieme o separatamente, esclusi quelli relativi ai beni personali: l'intestazione a uno solo non è quindi risolutiva. Il fatto che decide è la provenienza del denaro e la natura del bene: se l'acquisto è stato fatto con il prezzo del trasferimento di beni personali, alle condizioni che il codice richiede, la conclusione cambia.

Come si sono accordate le parti

Le parti fanno ricostruire da un professionista la provenienza delle somme e concordano una quota di comproprietà proporzionale, formalizzandola in un atto e prevedendo il diritto di prelazione reciproco in caso di vendita.

Esempio illustrativo

Alla separazione, uno dei coniugi rivendica metà dei risparmi accumulati sul conto personale dell'altro e metà degli affitti percepiti da un immobile che questi aveva ricevuto in eredità.

Come si applica la norma

Frutti dei beni propri e proventi dell'attività separata seguono un meccanismo diverso: entrano in comunione solo se, allo scioglimento, non sono stati consumati. Il fatto che decide è dunque una fotografia a una data precisa, quella dello scioglimento, e ciò che a quel momento risulta ancora esistente. L'immobile ereditato in sé resta personale.

Come si sono accordate le parti

Le parti concordano di fotografare i saldi alla data dello scioglimento con estratti conto reciproci e di dividere a metà le sole somme residue a quella data, chiudendo ogni pretesa sui movimenti precedenti.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

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