Art. 179 Codice Civile

Beni esclusi dalla comunione tra coniugi: Art. 179

L'articolo 179 individua i beni che non entrano in comunione tra i coniugi: donazioni, eredità, beni preesistenti, d'uso personale o professionale.

Testo ufficiale Art. 179 Codice Civile — Italia

Beni personali. Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto. L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 179 del Codice Civile elenca i beni che rimangono di proprietà esclusiva di ciascun coniuge, venendo esclusi dal regime di comunione legale. Si tratta di patrimoni o oggetti considerati strettamente legati alla persona o acquisiti prima delle nozze.

Sono beni personali le proprietà antecedenti al matrimonio, i beni ricevuti per donazione o successione (se l'atto non li assegna alla comunione), gli oggetti strettamente personali e i beni destinati all'esercizio della professione. Vi rientrano anche i risarcimenti del danno e le pensioni legate alla perdita della capacità lavorativa.

Infine, restano personali i beni acquistati permutando o utilizzando il prezzo della vendita di altri beni personali, purché ciò sia dichiarato espressamente. Per gli immobili o i beni mobili registrati di cui all'articolo 2683, l'esclusione richiede la dichiarazione nell'atto di acquisto e la partecipazione dell'altro coniuge.

Quando si applica

  • Un coniuge riceve in eredità una casa da un genitore durante il matrimonio.
  • Un coniuge compra uno strumento da lavoro destinato esclusivamente alla propria attività professionale.
  • Un coniuge incassa un risarcimento a seguito di un incidente stradale che gli ha causato lesioni personali.
  • Un coniuge acquista un immobile con il denaro ricavato dalla vendita di un terreno che possedeva prima delle nozze, specificandolo nel rogito alla presenza dell'altro coniuge.

Cosa questo articolo non dice

  • La gestione e la rappresentanza in giudizio per i beni che fanno parte della comunione, disciplinate dall'articolo 180.
  • I beni e i complessi aziendali destinati alla conduzione di un'azienda gestita da entrambi i coniugi e facente parte della comunione.

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