Art. 1799 Codice Civile

Obblighi, diritti e poteri del sequestratario - Art. 1799

L'art. 1799: obblighi, diritti e poteri del sequestratario sono determinati dal contratto; in mancanza, si applicano gli artt. 1800-1802.

Testo ufficiale Art. 1799 Codice Civile — Italia

Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Il sequestratario è la persona incaricata di custodire un bene oggetto di sequestro convenzionale. I suoi obblighi, diritti e poteri sono prima di tutto quelli stabiliti nel contratto di sequestro stipulato tra le parti.

Se il contratto non dice nulla, subentrano le regole degli articoli successivi: l'art. 1800 disciplina la conservazione e l'eventuale alienazione del bene, l'art. 1801 la liberazione del sequestratario, l'art. 1802 il suo compenso e il rimborso delle spese.

Quando si applica

  • Due parti litigano per la proprietà di un'auto e la affidano a un terzo come sequestratario; nel contratto si stabilisce che può solo custodirla, non usarla.
  • Un sequestratario deve vendere frutta deperibile per evitare che marcisca, ma il contratto è silenzioso; applica l'art. 1800.
  • Il sequestratario vuole dimettersi dall'incarico dopo un anno; il contratto non prevede questa ipotesi, quindi si segue l'art. 1801.
  • Il sequestratario chiede il rimborso delle spese di custodia sostenute; in assenza di contratto l'art. 1802 determina il compenso.

Cosa questo articolo non dice

  • Non elenca i singoli obblighi concreti del sequestratario: vanno cercati nel contratto o negli artt. 1800-1802.
  • Non fissa l'importo del compenso; lo fa l'art. 1802 se il contratto tace.
  • Non dice quando il sequestratario può vendere il bene; lo stabilisce l'art. 1800.
  • Non definisce cosa sia il sequestro; la nozione è all'art. 1798.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1799 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile