Compenso e rimborso al sequestratario – Art. 1802
Il sequestratario ha diritto a compenso (salvo patto contrario) e al rimborso delle spese per conservazione e amministrazione della cosa – Art. 1802
Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si è pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l'amministrazione della cosa.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il sequestratario è la persona nominata dal giudice o dalle parti per custodire e amministrare un bene durante un sequestro giudiziario o convenzionale. L'articolo 1802 stabilisce che, se non è stato pattuito diversamente, il sequestratario ha diritto a un compenso per la sua attività.
Inoltre, ha diritto al rimborso di tutte le spese e di ogni altra erogazione che ha sostenuto per conservare e amministrare la cosa sequestrata. Questo include, ad esempio, le spese per riparazioni urgenti, assicurazioni o utenze necessarie alla gestione del bene.
Quando si applica
- Un sequestratario viene nominato per gestire un immobile conteso durante una causa. Alla fine della procedura chiede il pagamento del compenso per l'attività svolta.
- Il sequestratario paga di tasca propria una ditta per sistemare una perdita d'acqua nell'appartamento sequestrato. Cita l'articolo 1802 per ottenere il rimborso.
- Le parti, nell'atto di nomina, concordano che il sequestratario lavorerà a titolo gratuito. In quel caso, il diritto al compenso è escluso per patto contrario.
- Il sequestratario sostiene spese per la stipula di un'assicurazione contro i danni sul veicolo sequestrato. Chiede il rimborso come spesa di amministrazione.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non stabilisce l'importo del compenso, che va determinato dall'accordo delle parti o, in mancanza, dal giudice.
- Non disciplina la responsabilità del sequestratario per danni alla cosa sequestrata (trattata dagli articoli 1799 e 1800).
- Non si applica al comodatario o ad altre figure di custodia volontaria (disciplinate dagli articoli 1803 e seguenti).
- Non regola la liberazione del sequestratario né la fine della custodia (art. 1801).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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