Art. 1802 Codice Civile

Compenso e rimborso al sequestratario – Art. 1802

Il sequestratario ha diritto a compenso (salvo patto contrario) e al rimborso delle spese per conservazione e amministrazione della cosa – Art. 1802

Testo ufficiale Art. 1802 Codice Civile — Italia

Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si è pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l'amministrazione della cosa.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il sequestratario è la persona nominata dal giudice o dalle parti per custodire e amministrare un bene durante un sequestro giudiziario o convenzionale. L'articolo 1802 stabilisce che, se non è stato pattuito diversamente, il sequestratario ha diritto a un compenso per la sua attività.

Inoltre, ha diritto al rimborso di tutte le spese e di ogni altra erogazione che ha sostenuto per conservare e amministrare la cosa sequestrata. Questo include, ad esempio, le spese per riparazioni urgenti, assicurazioni o utenze necessarie alla gestione del bene.

Quando si applica

  • Un sequestratario viene nominato per gestire un immobile conteso durante una causa. Alla fine della procedura chiede il pagamento del compenso per l'attività svolta.
  • Il sequestratario paga di tasca propria una ditta per sistemare una perdita d'acqua nell'appartamento sequestrato. Cita l'articolo 1802 per ottenere il rimborso.
  • Le parti, nell'atto di nomina, concordano che il sequestratario lavorerà a titolo gratuito. In quel caso, il diritto al compenso è escluso per patto contrario.
  • Il sequestratario sostiene spese per la stipula di un'assicurazione contro i danni sul veicolo sequestrato. Chiede il rimborso come spesa di amministrazione.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo non stabilisce l'importo del compenso, che va determinato dall'accordo delle parti o, in mancanza, dal giudice.
  • Non disciplina la responsabilità del sequestratario per danni alla cosa sequestrata (trattata dagli articoli 1799 e 1800).
  • Non si applica al comodatario o ad altre figure di custodia volontaria (disciplinate dagli articoli 1803 e seguenti).
  • Non regola la liberazione del sequestratario né la fine della custodia (art. 1801).

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