Art. 1798 Codice Civile

Definizione del sequestro convenzionale - Art. 1798

L'Art. 1798 definisce il sequestro convenzionale: contratto con cui due o più parti affidano a un terzo una cosa in controversia per custodia e restituzione.

Testo ufficiale Art. 1798 Codice Civile — Italia

Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo definisce il contratto di sequestro convenzionale. Si tratta di un accordo volontario tra due o più persone che hanno una controversia su una cosa (o più cose). Invece di lasciare la cosa in mano a una delle parti, la affidano a un terzo imparziale, chiamato sequestratario.

Il sequestratario ha il compito di custodire la cosa fino a quando la controversia non viene risolta. A quel punto, deve restituirla alla parte che risulta averne diritto. Il sequestro convenzionale è quindi uno strumento per garantire la conservazione della cosa durante la lite, senza che nessuna delle parti ne abbia il possesso.

È importante distinguere questo istituto dal sequestro giudiziario, che è disposto da un giudice. Qui l'accordo è tra le parti stesse. La legge non specifica la forma del contratto, ma generalmente è richiesta la forma scritta per prova.

Quando si applica

  • Due persone litigano per la proprietà di un quadro di valore e lo affidano a un amico comune fino alla sentenza.
  • Due soci in disaccordo su una somma di denaro depositata in banca la affidano a un avvocato di fiducia.
  • Vicini di casa in conflitto su un appezzamento di terreno consegnano le chiavi del cancello a un terzo che lo custodisce.
  • Eredi in lite su un gioiello di famiglia lo danno in custodia a un notaio.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre il sequestro conservativo o giudiziario (quello ordinato dal giudice a garanzia di un credito) – disciplinato dal codice di procedura civile.
  • Non stabilisce gli obblighi specifici del sequestratario (come la diligenza nella custodia) – quelli sono in un articolo successivo.
  • Non disciplina la liberazione del sequestratario quando la controversia termina – altro articolo.
  • Non riguarda il compenso del sequestratario – regolato altrove.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 1798 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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