Art. 180 Codice Civile

Amministrazione dei beni della comunione – Art. 180

L'articolo 180 c.c. disciplina l'amministrazione dei beni della comunione: ordinaria disgiuntamente, straordinaria congiuntamente.

Testo ufficiale Art. 180 Codice Civile — Italia

Amministrazione dei beni della comunione. L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 180 del Codice Civile stabilisce come i coniugi gestiscono i beni che fanno parte della comunione legale (cioè i beni acquistati insieme dopo il matrimonio, salvo eccezioni).

Per gli atti di ordinaria amministrazione – come pagare le bollette, fare piccole riparazioni o incassare fitti – ciascun coniuge può agire da solo, senza bisogno del consenso dell'altro. Anche per rappresentare la comunione in giudizio per queste questioni basta un coniuge.

Invece, per gli atti che vanno oltre l'ordinaria amministrazione – ad esempio vendere un immobile, concedere un mutuo o stipulare un contratto di locazione – è necessario l'accordo di entrambi i coniugi. Allo stesso modo, per stare in giudizio su tali atti occorre la firma di entrambi.

Quando si applica

  • Un coniuge paga la rata dell'assicurazione della casa comune senza consultare l'altro (atto ordinario, permesso).
  • Un coniuge vuole affittare un appartamento di proprietà della comunione per tre anni (atto eccedente l'ordinaria amministrazione, serve il consenso di entrambi).
  • Un coniuge cita in giudizio l'inquilino moroso per il mancato pagamento del canone di locazione: se il contratto è stato stipulato da entrambi, anche la rappresentanza in giudizio deve essere congiunta.
  • Un coniuge vende il motorino di famiglia acquistato durante il matrimonio (atto eccedente, serve il consenso dell'altro coniuge).

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda i beni personali di ciascun coniuge (elencati all'art. 179), che restano di proprietà esclusiva e sono amministrati dal titolare.
  • Non tratta il caso in cui un coniuge rifiuti il consenso per un atto straordinario: tale situazione è disciplinata dall'art. 181.
  • Non si occupa della divisione dei beni della comunione in caso di separazione o divorzio, che è regolata da altre norme.
  • Non fornisce un elenco completo di cosa sia 'ordinaria' o 'straordinaria' amministrazione; la distinzione è lasciata alla giurisprudenza.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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