Responsabilità del comodatario per perdita: Art. 1805
Art. 1805: il comodatario risponde del perimento per caso fortuito se poteva evitarlo sostituendo la cosa propria o se ha preferito salvare la propria.
Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria. Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Nel contratto di comodato, la regola generale vuole che il comodatario non risponda della perdita del bene avvenuta per un evento imprevisto e inevitabile (caso fortuito). L'articolo 1805 stabilisce tuttavia delle eccezioni severe a questa garanzia, ponendo la responsabilità a carico di chi ha in uso il bene quando non dimostra una priorità di tutela verso la cosa altrui.
La prima ipotesi riguarda il caso in cui il comodatario avrebbe potuto evitare la distruzione del bene preso in prestito impiegando al suo posto un oggetto proprio, oppure quando, di fronte al pericolo imminente di perdere uno dei due beni, decide di mettere in salvo il proprio anziché quello ricevuto in comodato.
La seconda ipotesi sanziona chi impiega la cosa per uno scopo diverso da quello pattuito o la trattiene oltre il termine stabilito. In tali contesti, il comodatario risponde anche della perdita dovuta a causa a lui non imputabile, a meno che non riesca a provare che l'oggetto sarebbe andato distrutto ugualmente, anche rispettando la destinazione d'uso e i tempi di restituzione.
Quando si applica
- Durante un incendio nel proprio garage, una persona decide di estrarre e salvare la propria autovettura lasciando bruciare quella avuta in prestito.
- Un macchinario agricolo ricevuto in prestito per la mietitura viene impiegato per un uso del tutto diverso e resta distrutto da un evento atmosferico improvviso.
- Un computer fornito in comodato per un mese non viene restituito alla scadenza e viene in seguito rubato durante una rapina nei locali del comodatario.
- Durante un allagamento, il comodatario sceglie di mettere al sicuro le proprie attrezzature anziché mettere in salvo quelle ricevute gratuitamente in uso.
Cosa questo articolo non dice
- I casi di normale deterioramento della cosa dovuto al solo uso per cui è stata concessa, regolati dall'Art. 1807.
- La ripartizione delle spese ordinarie o straordinarie sostenute per la conservazione del bene, disciplinata dall'Art. 1808.
- La richiesta di risarcimento per i danni causati al comodatario dai vizi della cosa prestata, previsti dall'Art. 1812.
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