Art. 1807 Codice Civile

Non responsabilità per deterioramento da uso - Art. 1807

Il comodatario non è responsabile per il deterioramento della cosa avvenuto per il solo uso cui era destinata, senza sua colpa. Normale usura esclusa.

Testo ufficiale Art. 1807 Codice Civile — Italia

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1807 del Codice Civile stabilisce che il comodatario (chi riceve in prestito un bene per uso gratuito) non risponde del deterioramento causato dal semplice utilizzo per cui la cosa è stata consegnata, a condizione che non vi sia colpa da parte sua. Si tratta della normale usura che un bene subisce quando viene impiegato secondo la sua destinazione.

Per 'deterioramento per effetto dell'uso' si intende il logorio fisico conseguente all'impiego ordinario, come l'usura dei pneumatici di un'auto o la sbiaditura di un tessuto esposto alla luce. Non vi rientrano i danni dovuti a incuria, utilizzo improprio o eventi accidentali.

Questa disposizione va letta insieme agli articoli che disciplinano le altre obbligazioni del comodatario (art. 1804), il perimento della cosa (art. 1805) e le spese straordinarie (art. 1808).

Quando si applica

  • Prendi in prestito un libro e dopo averlo letto le pagine sono leggermente ingiallite e la copertina un po' rovinata per l'uso normale.
  • Usi un trapano prestato per forare un muro e la punta si consuma leggermente a causa dei fori praticati.
  • Indossi un abito preso in prestito e dopo un uso normale si sgualcisce leggermente.
  • Utilizzi un divano prestato e la stoffa si usura con l'uso quotidiano.
  • Fai un viaggio con un'auto prestata e i pneumatici si consumano per i chilometri percorsi.

Cosa questo articolo non dice

  • Danni causati da negligenza o uso improprio (ad esempio far cadere il libro o usare il trapano per materiale non adatto) – regolati dall'art. 1804.
  • Perdita totale della cosa (perimento) – regolata dall'art. 1805.
  • Deterioramento dovuto a vizi occulti della cosa – regolato dall'art. 1812.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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