Art. 1808: Rimborso spese straordinarie per conservazione
Il comodatario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione della cosa, ma non delle spese d'uso. (Art. 1808 c.c.)
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il comodatario è chi riceve in prestito un bene (la cosa) e lo usa gratuitamente. Questo articolo stabilisce che le spese ordinarie per usare la cosa (come carburante, lubrificanti o piccole manutenzioni) non sono mai rimborsabili.
Sono rimborsabili solo le spese straordinarie, cioè quelle impreviste e di importo notevole, che siano allo stesso tempo necessarie per evitare il deterioramento o la perdita della cosa e urgenti, quindi non rinviabili senza danno. Il comodatario può chiedere il rimborso dopo averle sostenute.
La norma non riguarda i danni causati dal comodatario né i miglioramenti non indispensabili. Per questi casi si vedano altre disposizioni come gli articoli 1805 (perimento) e 1807 (deterioramento).
Quando si applica
- Un tubo scoppia in una casa data in comodato: il comodatario chiama l'idraulico d'emergenza e ha diritto al rimborso della spesa.
- Il motore dell'auto in comodato si rompe in autostrada e va riparato subito: il comodatario paga e chiede il rimborso.
- Il tetto di un capanno in comodato crolla dopo una tempesta: il comodatario lo fa sistemare urgentemente e può ottenere il rimborso.
- Il comodatario di una barca deve sostituire un'elica danneggiata da un relitto sommerso durante una navigazione: spesa straordinaria urgente e necessaria.
Cosa questo articolo non dice
- Spese ordinarie come carburante, olio, cambio gomme o tagliandi periodici: non sono rimborsabili.
- Danni provocati dal comodatario stesso (ad esempio per negligenza): non ricadono sotto questo articolo, ma si vedano artt. 1805 e 1807.
- Miglioramenti o modifiche estetiche non necessari alla conservazione (es. verniciatura, moquette nuova): non sono rimborsabili.
- Il diritto del comodante a essere rimborsato per proprie spese: l'articolo parla solo del comodatario.
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