Termine di restituzione fissato dal giudice Art. 1817
Quando nel mutuo manca la scadenza o il debitore deve pagare solo quando potrà, la fissazione del termine spetta al giudice secondo le circostanze.
Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze. Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando le parti stipulano un contratto di mutuo senza indicare una data precisa per la restituzione della somma o delle cose fungibili, il contratto rimane valido. In assenza di accordo tra le parti, la determinazione della scadenza viene affidata all'autorità giudiziaria, che stabilisce il termine tenendo conto delle specifiche circostanze del caso.
La medesima regola si applica nell'ipotesi in cui sia stato concordato che il debitore pagherà soltanto quando ne avrà la possibilità. Anche in questo caso, spetta al giudice fissare un termine congruo per l'adempimento dell'obbligazione.
Quando si applica
- Prestito di una somma di denaro tra conoscenti senza aver concordato alcuna data per la restituzione.
- Accordo per il rimborso di un prestito con la clausola che il debitore restituirà il denaro solo quando ne avrà le disponibilità economiche.
- Consegna di beni fungibili a titolo di mutuo senza specificare entro quale giorno debbano essere riconsegnati beni della stessa specie e qualità.
Cosa questo articolo non dice
- Prestito d'uso gratuito di beni infungibili senza determinazione di durata, regolato dalle norme sul comodato anziché sul mutuo (Art. 1810).
- Controversie in cui il termine di restituzione è già stato stabilito espressamente dalle parti nel contratto (Art. 1816).
- Mancato pagamento degli interessi dovuti sul capitale mutuato (Art. 1820).
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