Impossibilità di restituzione cose mutuate – Art. 1818
Se cose diverse dal danaro mutuate non possono essere restituite per causa non imputabile al debitore, questi deve pagare il valore al tempo e luogo previsti.
Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'art. 1818 disciplina il caso in cui beni diversi dal denaro siano stati dati in mutuo (prestito) e la loro restituzione diventi impossibile o estremamente difficile per una causa di cui il debitore (mutuatario) non è responsabile. Invece di restituire la cosa, il debitore è obbligato a pagarne il valore: non un valore qualsiasi, ma quello che la cosa aveva nel tempo e nel luogo in cui avrebbe dovuto essere restituita.
La norma non richiede che l'evento sia imprevedibile: basta che non sia imputabile al debitore – per esempio un terremoto, un furto senza sua colpa, o un guasto meccanico improvviso che non poteva evitare. Se invece il debitore ha causato il danno con negligenza o dolo, la disposizione non si applica.
Il "valore" da pagare è quello di mercato al momento della restituzione dovuta, non al momento del prestito. La norma evita che il mutuatario approfitti di una scadenza sfavorevole per pagare meno del dovuto se la cosa è poi aumentata di prezzo.
Quando si applica
- Presti a un amico una bicicletta che viene rubata durante una rapina nella sua cantina, senza che lui abbia trascurato la sicurezza.
- Dai in mutuo un macchinario agricolo che viene distrutto da una frana non prevedibile né evitabile.
- Un libro raro dato in prestito viene irrimediabilmente danneggiato da una rottura del tubo dell'acqua nell'appartamento del mutuatario, mentre era assente per lavoro.
- Un dipinto di valore viene distrutto da un incendio scoppiato per un corto circuito nell'edificio, non per colpa del mutuatario.
- Una moto d'epoca viene rubata dal garage condominiale durante una notte; il mutuatario non aveva lasciato porte aperte o chiavi in vista.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre il caso in cui la restituzione è impossibile per colpa o negligenza del debitore (ad esempio, se ha lasciato la cosa incustodita): allora si applicano le norme generali sull'inadempimento (art. 1218 e seguenti, non nel codice qui riportato).
- Non copre il deterioramento dovuto all'uso normale della cosa (art. 1807, per il comodato, ma analogo principio per il mutuo).
- Non copre la restituzione di denaro (articoli 1813-1815 e seguenti, ma la disciplina è diversa: il denaro è fungibile).
- Non copre la restituzione rateale o la proroga del termine (art. 1816, 1817, 1819).
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