Rifiuto della promessa di mutuo - Art. 1822
L'art. 1822 c.c. consente al promittente mutuante di rifiutare l'erogazione se il mutuatario ha peggiorato le condizioni patrimoniali e non offre garanzie.
Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Chi ha promesso di dare un mutuo (mutuante) può rifiutarsi di erogare la somma se, dopo la promessa, le condizioni economiche dell'altra parte (mutuatario) sono peggiorate al punto che restituire il denaro diventa molto difficile. Il mutuante ha questo diritto solo se il mutuatario non offre garanzie adeguate per coprire il rischio.
La legge non dice cosa sia "notevolmente difficile": si valuta caso per caso. Se il mutuatario offre garanzie idonee (ad esempio un'ipoteca o una fideiussione), il mutuante non può più rifiutare.
Questa norma tutela chi ha promesso un prestito ma ha scoperto che l'altra parte non è più in grado di restituirlo. Non è una punizione, ma una protezione contro il rischio di insolvenza sopravvenuto.
Quando si applica
- Tizio promette un mutuo a Caio; dopo la promessa Caio perde il lavoro e non ha altre entrate. Tizio può rifiutare di dare i soldi.
- Una banca promette un mutuo a un'impresa; poco dopo l'impresa viene dichiarata insolvente. La banca può rifiutare l'erogazione.
- Un genitore promette un mutuo al figlio; il figlio contrae molti debiti e il suo patrimonio si riduce. Il genitore può rifiutare.
- Un privato promette un mutuo a un amico; l'amico viene coinvolto in una causa che potrebbe portare al pignoramento dei suoi beni. Il privato può rifiutare.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre il caso in cui il mutuatario ha già ricevuto il denaro e poi non restituisce (quello è inadempimento, regolato dagli artt. 1818 e seguenti).
- Non copre il rifiuto per semplice ripensamento del mutuante: serve un peggioramento patrimoniale obiettivo.
- Non copre il caso in cui il mutuatario offre garanzie sufficienti: allora il mutuante non può rifiutare.
- Non copre la promessa di mutuo in cui il mutuatario era già in difficoltà al momento della promessa (la norma riguarda il peggioramento successivo).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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