Approvazione e contestazione estratti conto: Art. 1832
L'estratto conto si intende approvato se non contestato nei termini. Resta l'impugnazione per errori entro sei mesi dalla raccomandata di chiusura.
L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze. L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un correntista invia l'estratto conto all'altro, il documento si intende approvato se chi lo riceve non solleva contestazioni entro il termine stabilito nel contratto, secondo l'uso o in un periodo ritenuto congruo rispetto al caso specifico.
L'intervenuta approvazione del conto non preclude comunque la possibilità di contestare specifici vizi formali o contabili. Il diritto di impugnazione rimane infatti valido di fronte a errori di scritturazione, errori di calcolo, omissioni di operazioni o annotazioni duplicate.
Nel caso dell'estratto conto relativo alla liquidazione finale di chiusura, la trasmissione deve avvenire per raccomandata. L'eventuale impugnazione per i suddetti errori materiali deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal giorno di ricezione della raccomandata.
Quando si applica
- Un imprenditore riceve l'estratto conto trimestrale dal partner commerciale e non contesta la presenza di un addebito errato nei tempi stabiliti.
- Un correntista rileva che la stessa fattura è stata annotata due volte a debito nel rendiconto periodico e ne chiede la correzione.
- Il correntista riceve la raccomandata di chiusura definitiva del conto e individua un errore aritmetico nel saldo finale.
Cosa questo articolo non dice
- Contestazione della validità o nullità delle clausole contrattuali alla base dei rapporti di credito, che attiene alla validità del contratto e non a meri errori di calcolo.
- Esercizio del diritto di recesso dal contratto di conto corrente, disciplinato dall'articolo 1833.
- Pignoramento o sequestro del saldo attivo del conto corrente, regolato dall'articolo 1830.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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