Art. 1831 Codice Civile

Chiusura del conto e liquidazione saldo Art. 1831

La chiusura del conto con liquidazione del saldo avviene alle scadenze contrattuali o secondo gli usi; in mancanza, al termine di ogni semestre.

Testo ufficiale Art. 1831 Codice Civile — Italia

La chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Nel contratto di conto corrente ordinario, le parti annotano i rispettivi crediti per determinarne periodicamente il saldo. La chiusura del conto e la relativa liquidazione di questo saldo avvengono prima di tutto alle scadenze concordate espressamente nel contratto oppure secondo quanto stabilito dagli usi.

Se il contratto non prevede una scadenza specifica e non esistono usi applicabili, la chiusura e la determinazione del saldo si effettuano allo scadere di ogni semestre. Questo periodo viene calcolato partendo dalla data in cui il contratto è stato stipulato.

Quando si applica

  • Due imprese registrano i loro crediti reciproci in un conto corrente ordinario stabilendo nel contratto la chiusura e la liquidazione del saldo ogni tre mesi.
  • Due commercianti non hanno stabilito nel contratto alcuna scadenza per il saldo e la chiusura avviene di diritto allo scadere di ogni semestre dalla firma.
  • Una parte richiede il calcolo del saldo alla scadenza semestrale prevista dalla legge in mancanza di pattuizioni diverse o usi contrari.

Cosa questo articolo non dice

  • La facoltà di recedere dal contratto a tempo indeterminato, disciplinata dall'articolo 1833.
  • L'approvazione dell'estratto conto e l'impugnazione per errori di calcolo o omissioni, regolate dall'articolo 1832.
  • La gestione dei depositi bancari di denaro effettuati dai clienti, prevista dall'articolo 1834.

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