Effetti dell'inclusione nel conto - Art. 1827
L'inclusione di un credito nel conto corrente non preclude azioni sull'atto. Se l'atto è nullo, annullato, rescisso o risoluto, la partita è cancellata.
L'inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l'esercizio delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva. Se l'atto è dichiarato nullo, è annullato, rescisso o risoluto, la relativa partita si elimina dal conto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'art. 1827 precisa che l'inclusione di un credito nel conto corrente non toglie la possibilità di far valere azioni o eccezioni relative all'atto da cui il credito proviene. In altre parole, il semplice fatto che un credito sia stato registrato in un conto corrente non significa che l'atto sottostante sia definitivo o incontestabile.
Se l'atto viene dichiarato nullo, annullato, rescisso o risoluto, la partita corrispondente viene eliminata dal conto. Il conto viene quindi rettificato come se quella voce non fosse mai esistita.
Quando si applica
- Un cliente contesta un addebito sul conto corrente perché il contratto di finanziamento è nullo.
- Un correntista chiede l'annullamento di un contratto di mutuo e conseguentemente la cancellazione della relativa voce dal conto.
- Una sentenza dichiara risolto un contratto di fornitura, e la banca deve eliminare le partite relative dal conto corrente.
- Un contratto di compravendita viene rescisso per lesione, e il credito iscritto in conto corrente viene cancellato.
- Un atto di cessione del credito viene dichiarato nullo, e la banca deve rettificare il conto.
Cosa questo articolo non dice
- La nullità o annullabilità dell'atto sottostante non è definita da questo articolo, ma da altre norme del codice civile.
- Non disciplina la compensazione legale o giudiziale tra crediti iscritti in conto corrente.
- Non riguarda la chiusura del conto corrente (art. 1831) né l'approvazione del conto (art. 1832).
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