Definizione di apertura di credito: Art. 1842
L'art. 1842 stabilisce che con l'apertura di credito la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma per un periodo dato o indeterminato.
L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo definisce l'apertura di credito bancario, comunemente nota come fido. Con questo contratto, la banca non consegna direttamente il denaro al cliente, ma assume l'obbligo giuridico di tenere una somma a sua completa disposizione per un periodo stabilito oppure a tempo indeterminato.
La norma chiarisce che l'elemento centrale dell'accordo è la disponibilità economica. Il cliente non diventa subito debitore della somma messa a disposizione, ma acquisisce la facoltà di utilizzarla in base alle proprie esigenze.
A differenza di altri finanziamenti in cui il denaro viene erogato subito e per intero, l'apertura di credito crea una riserva di liquidità che l'altra parte può scegliere se e quando impiegare.
Quando si applica
- Un titolare di conto corrente ottiene dalla banca un fido per poter effettuare pagamenti anche in mancanza temporanea di liquidità sul conto.
- Un'azienda richiede una linea di credito a tempo indeterminato per far fronte a picchi improvvisi di spese di gestione.
- Un privato pattuisce con l'istituto bancario la disponibilità di una somma riservata per coprire spese impreviste senza dover chiedere un prestito ogni volta.
Cosa questo articolo non dice
- Le modalità con cui il cliente può prelevare e ripristinare la disponibilità della somma (disciplinate dall'articolo 1843).
- Le garanzie reali o personali richieste dalla banca per concedere il credito (disciplinate dall'articolo 1844).
- Il diritto di recesso della banca o del cliente dal contratto (disciplinato dall'articolo 1845).
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