Garanzia nell'apertura di credito: Art. 1844
Nell'apertura di credito la garanzia resta valida anche con conto a zero. Se perde valore, la banca può chiedere integrazioni, ridurre il fido o recedere.
Se per l'apertura di credito è data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca. Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando si ottiene un fido in banca garantito da un bene o da un terzo garante, la garanzia rimane in vigore fino alla chiusura del contratto. L'azzeramento temporaneo del debito da parte del cliente non comporta la cessazione automatica delle garanzie prestate.
Se il valore del bene fornito diminuisce oppure la solvibilità del garante viene meno, la banca ha la facoltà di richiedere garanzie supplementari o la sostituzione del garante stesso.
Nel caso in cui l'accreditato non risponda alla richiesta della banca, l'istituto può ridurre la somma messa a disposizione proporzionalmente al minor valore della garanzia oppure recedere dal contratto.
Quando si applica
- Un cliente ripaga interamente lo scoperto di conto ma il garante pretende inutilmente di estinguere subito la fideiussione a contratto ancora in corso.
- Un immobile ipotecato a garanzia del fido perde valore a seguito di un danno e la banca richiede un'ulteriore garanzia reale.
- Il fideiussore di un'apertura di credito subisce un dissesto finanziario e l'istituto di credito esige un nuovo garante.
- L'accreditato rifiuta di integrare la garanzia svalutata e la banca gli riduce l'importo massimo del credito accordato.
Cosa questo articolo non dice
- La disciplina del recesso ordinario dal contratto di apertura di credito da parte della banca, regolata dall'articolo 1845.
- La facoltà della banca di disporre delle cose avute in pegno, disciplinata dall'articolo 1846.
- Le norme generali sull'estinzione delle fideiussioni estranee ai rapporti bancari di apertura di credito.
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