Utilizzo del credito in più volte e ripristino - Art. 1843
Art. 1843: salvo patto contrario, l'accreditato può utilizzare il credito in più volte e ripristinare con versamenti. Prelevamenti e versamenti presso la sede.
Se non è convenuto altrimenti, l'accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il rapporto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1843 del codice civile disciplina le modalità di utilizzo di un'apertura di credito. Salvo diverso accordo tra le parti, l'accreditato può prelevare somme in più momenti, secondo gli usi bancari, e può ripristinare l'importo disponibile mediante versamenti successivi.
I prelievi e i versamenti devono essere effettuati presso la sede della banca dove il rapporto è stato costituito, a meno che non sia stato pattuito diversamente.
Quando si applica
- Un cliente preleva contante allo sportello della banca per utilizzare parzialmente la linea di credito.
- Un correntista versa denaro sul conto per ripristinare la disponibilità della linea di credito.
- Un titolare di apertura di credito effettua prelievi in momenti diversi, secondo le consuetudini bancarie.
- Un cliente, dopo aver esaurito la linea di credito, effettua un versamento e poi preleva nuovamente.
- Un correntista preleva presso la filiale dove è costituito il rapporto, in assenza di diverso accordo.
Cosa questo articolo non dice
- L'ammontare massimo del credito concesso (è determinato dal contratto, non dall'articolo).
- Il tasso di interesse applicato (regolato da altre norme).
- Il diritto della banca di recedere dal contratto (art. 1845).
- Gli obblighi di garanzia del debitore (art. 1844).
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