Art. 186 Codice Civile

Obblighi gravanti sui beni della comunione - Art. 186

I beni della comunione rispondono di: oneri all'acquisto, spese amministrative, spese familiari, educazione figli, obbligazioni coniugali o congiunte.

Testo ufficiale Art. 186 Codice Civile — Italia

Obblighi gravanti sui beni della comunione. I beni della comunione rispondono: a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto; b) di tutti i carichi dell'amministrazione; c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia; d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 186 del Codice Civile stabilisce per quali debiti rispondono i beni della comunione legale tra coniugi. La comunione è il regime patrimoniale legale per cui i beni acquistati durante il matrimonio sono in comune, salvo eccezioni.

Secondo l'articolo, i beni della comunione sono garanzia per: - i pesi e gli oneri che già gravavano su quei beni al momento dell'acquisto (ad esempio un'ipoteca); - i carichi dell'amministrazione, cioè le spese necessarie per gestire i beni comuni; - le spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli; - ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia; - ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.

L'articolo non si occupa della responsabilità personale dei singoli coniugi né dei debiti contratti prima del matrimonio; questi aspetti sono regolati da altre disposizioni (articoli 185 e 187).

Quando si applica

  • Una coppia acquista una casa gravata da un'ipoteca; il debito ipotecario è coperto dalla comunione.
  • Le spese di condominio per la casa comune o le riparazioni urgenti sono carichi dell'amministrazione a carico della comunione.
  • Un coniuge paga le rette scolastiche dei figli con un prestito personale: il debito è nell'interesse della famiglia e grava sulla comunione.
  • Entrambi i coniugi firmano un mutuo per l'acquisto di un'auto familiare: l'obbligazione è congiunta e la comunione ne risponde.
  • Un coniuge acquista generi alimentari con la carta di credito: il debito, pur contratto separatamente, è nell'interesse della famiglia e coperto dalla comunione.

Cosa questo articolo non dice

  • Debiti contratti da un coniuge prima del matrimonio: questi sono regolati dall'articolo 187.
  • La responsabilità personale dei coniugi per i propri debiti personali non legati alla famiglia (ad esempio un debito per un hobby).
  • Le modalità di amministrazione dei beni personali dei coniugi: disciplinate dall'articolo 185.
  • La divisione dei beni della comunione in caso di scioglimento del matrimonio: regolata da altre norme.

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